Art. 10 Targa ed altri obblighi informativi per gli stabilimenti balneari 1. Sulla facciata principale degli stabilimenti balneari, in prossimita' dell'entrata, e' apposta, con le specifiche tecniche di cui all'Allegato B, una targa recante la denominazione dello stabilimento stesso e le stelle marine nel numero corrispondente alla classificazione attribuita. 2. Il numero di stelle marine corrispondente al livello di classificazione attribuito e' indicato sulla carta intestata, in ogni opuscolo o messaggio pubblicitario relativo allo stabilimento balneare. 3. Sulla facciata principale sono altresi' affisse eventuali comunicazioni istituzionali della Regione relative ai diritti e doveri dei bagnanti.