Art. 10 
 
  Targa ed altri obblighi informativi per gli stabilimenti balneari 
 
    1. Sulla facciata  principale  degli  stabilimenti  balneari,  in
prossimita' dell'entrata, e' apposta, con le specifiche  tecniche  di
cui  all'Allegato  B,  una  targa  recante  la  denominazione   dello
stabilimento stesso e le stelle marine nel numero corrispondente alla
classificazione attribuita. 
    2. Il numero  di  stelle  marine  corrispondente  al  livello  di
classificazione attribuito e' indicato sulla carta intestata, in ogni
opuscolo  o  messaggio  pubblicitario  relativo   allo   stabilimento
balneare. 
    3. Sulla facciata  principale  sono  altresi'  affisse  eventuali
comunicazioni istituzionali  della  Regione  relative  ai  diritti  e
doveri dei bagnanti.