Art. 11 
 
                         Disposizioni comuni 
 
    1. La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia e' lasciata
sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali
da impedire  il  libero  transito  nonche'  eventuali  operazioni  di
soccorso.  Ai  titolari  delle  concessioni  o  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 5, comma 2 e' fatto obbligo di garantire il rispetto  di
quanto disposto nel precedente capoverso. 
    2.  Nell'ambito  dell'area  demaniale  marittima   assentita   in
concessione  per  fini  turistico-ricreativi,  la  realizzazione,  la
modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i
disabili, fioriere o di altri manufatti, opere e strutture di svago e
bar o  abbellimento  necessari  per  la  migliore  fruibilita'  della
spiaggia,  quali  gazebi,  maxiombrelloni,  campi  da   gioco   senza
recinzioni, aree adibite all'installazione  di  giochi  per  bambini,
aree  attrezzate  per  la  ginnastica,  sono   consentiti   sull'area
medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al  comune
competente, purche' poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari
e rimovibili a fine stagione. 
    3.  Previa  comunicazione  da  parte  del  concessionario  o  dei
titolari delle convenzioni di cui all'art. 5 comma  2  nei  confronti
del comune competente, nel periodo intercorrente tra  la  fine  della
stagione  balneare  e  l'inizio  della  successiva   possono   essere
installate,  nel  rispetto  della  normativa   vigente   in   materia
paesaggistico-ambientale  ed  urbanistica,  barriere   antisabbia   a
protezione delle strutture turistico-ricreative insistenti  sull'area
demaniale marittima, poste a secco ad una distanza minima di 10 metri
dalla battigia. 
    4.  Il  livellamento  del   piano   dell'arenile   assentito   in
concessione,  senza  apporto  di  materiale,  riconducibile   ad   un
operazione superficiale per il ripristino della  spiaggia  a  seguito
delle deformazioni causate dal vento  o  dalle  mareggiate  nei  mesi
invernali e' soggetto ad una  semplice  comunicazione  da  parte  del
concessionario nei confronti del comune competente. 
    5. L'uso di  mezzi  meccanici,  finalizzato  esclusivamente  alla
pulizia della spiaggia, e' soggetto a semplice comunicazione da parte
del  concessionario  al  comune  competente  per  territorio;   nella
comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, sono
indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare. 
    6.  Per  le  tipologie  di  utilizzazione  delle  aree  demaniali
marittime di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) ed e), i comuni,
tramite  specifica  variante  al  P.U.A.,  possono  richiedere   alla
Regione, presso la struttura regionale competente, ampliamenti  delle
strutture adibite a punto di ristoro senza che le strutture  medesime
superino  i  100  mq.  di  superficie  complessiva,  fatte  salve  le
strutture regolarmente autorizzate  ai  fini  demaniali  marittimi  o
conformi alle previsioni dei P.U.A. adottati alla  data  dell'entrata
in vigore del presente regolamento. 
    7. I comuni, in sede di  predisposizione  dei  P.U.A  o  di  loro
varianti, individuano, ove possibile, aree del litorale da  destinare
all'accoglienza di animali domestici. 
    8. I titolari delle concessioni e i soggetti di cui  all'art.  5,
comma 2 possono, previa autorizzazione del comune e  delle  autorita'
competenti sotto  il  profilo  igienico-sanitario,  individuare  aree
debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza  di
animali  domestici,  salvaguardando  comunque  l'incolumita'   e   la
tranquillita' dell'utenza balneare nonche' il decoro e la pulizia dei
luoghi. 
    9.  All'interno  delle  tipologie  di  utilizzazione  delle  aree
demaniali marittime di cui all'art. 2 sono  esposte  in  maniera  ben
visibile: 
      a) la dichiarazione di inizio di attivita'; 
      b)  le  autorizzazioni  o  le  certificazioni  richieste  dalla
normativa vigente; 
      c) le ordinanze delle  autorita'  competenti  relative  all'uso
degli arenili; 
      d) un avviso sullo stato di  balneabilita'  delle  acque  e  su
eventuali pericoli; 
      e) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e
le tariffe applicate al pubblico; 
      f) eventuali comunicazioni istituzionali della Regione; 
      g) comunicazione della accoglienza di animali di cui  al  comma
7.