Art. 11 Disposizioni comuni 1. La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia e' lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonche' eventuali operazioni di soccorso. Ai titolari delle concessioni o ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 e' fatto obbligo di garantire il rispetto di quanto disposto nel precedente capoverso. 2. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o di altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilita' della spiaggia, quali gazebi, maxiombrelloni, campi da gioco senza recinzioni, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al comune competente, purche' poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione. 3. Previa comunicazione da parte del concessionario o dei titolari delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 2 nei confronti del comune competente, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva possono essere installate, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico-ricreative insistenti sull'area demaniale marittima, poste a secco ad una distanza minima di 10 metri dalla battigia. 4. Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali e' soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti del comune competente. 5. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, e' soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario al comune competente per territorio; nella comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare. 6. Per le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) ed e), i comuni, tramite specifica variante al P.U.A., possono richiedere alla Regione, presso la struttura regionale competente, ampliamenti delle strutture adibite a punto di ristoro senza che le strutture medesime superino i 100 mq. di superficie complessiva, fatte salve le strutture regolarmente autorizzate ai fini demaniali marittimi o conformi alle previsioni dei P.U.A. adottati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. 7. I comuni, in sede di predisposizione dei P.U.A o di loro varianti, individuano, ove possibile, aree del litorale da destinare all'accoglienza di animali domestici. 8. I titolari delle concessioni e i soggetti di cui all'art. 5, comma 2 possono, previa autorizzazione del comune e delle autorita' competenti sotto il profilo igienico-sanitario, individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumita' e la tranquillita' dell'utenza balneare nonche' il decoro e la pulizia dei luoghi. 9. All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'art. 2 sono esposte in maniera ben visibile: a) la dichiarazione di inizio di attivita'; b) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente; c) le ordinanze delle autorita' competenti relative all'uso degli arenili; d) un avviso sullo stato di balneabilita' delle acque e su eventuali pericoli; e) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico; f) eventuali comunicazioni istituzionali della Regione; g) comunicazione della accoglienza di animali di cui al comma 7.