Art. 12 Disposizioni transitorie 1. Le strutture relative alle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d), ed f), assentite con concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate alle previsioni del regolamento stesso. A tal fine i concessionari, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano o rinnovano la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 53 della legge regionale n. 13/2007, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento strutturale rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche di cui al presente regolamento. I comuni, sulla base delle dichiarazioni di inizio attivita', provvedono all'eventuale adeguamento delle concessioni gia' rilasciate. 2. I comuni competenti per territorio assicurano, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 13/2007, la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma 1.