Art. 12 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Le strutture relative alle tipologie  di  utilizzazione  delle
aree demaniali marittime di cui all'art. 2, lettere a), b),  c),  d),
ed f), assentite con concessioni rilasciate anteriormente  alla  data
di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate
alle previsioni del regolamento stesso. A tal fine  i  concessionari,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
regolamento,  presentano  o  rinnovano  la  dichiarazione  di  inizio
attivita' di cui  all'art.  53  della  legge  regionale  n.  13/2007,
corredata dalla documentazione attestante  l'adeguamento  strutturale
rispetto ai  requisiti  minimi  e  alle  caratteristiche  di  cui  al
presente regolamento. I comuni, sulla  base  delle  dichiarazioni  di
inizio  attivita',   provvedono   all'eventuale   adeguamento   delle
concessioni gia' rilasciate. 
    2. I  comuni  competenti  per  territorio  assicurano,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale  n.  13/2007,
la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma 1.