Art. 13 
 
          Prima classificazione degli stabilimenti balneari 
 
    1. I titolari degli stabilimenti balneari gia'  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  presente  regolamento,  entro   30   giorni
dall'entrata in vigore dello stesso, presentano, con le modalita'  di
cui all'art. 9, domanda per l'attribuzione della classificazione alla
provincia competente per territorio, la quale provvede ai  sensi  del
medesimo articolo. 
      
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione Lazio. 
 
      Roma, 15 luglio 2009 
 
                              MARRAZZO 
 
    (Omissis).