Art. 13 Prima classificazione degli stabilimenti balneari 1. I titolari degli stabilimenti balneari gia' in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presentano, con le modalita' di cui all'art. 9, domanda per l'attribuzione della classificazione alla provincia competente per territorio, la quale provvede ai sensi del medesimo articolo. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, 15 luglio 2009 MARRAZZO (Omissis).