Art. 8 Classificazione degli stabilimenti balneari 1. La classificazione degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'art. 52, comma 4, della legge regionale n. 13/2007, e' effettuata dalla provincia competente per territorio. 2. La provincia, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali indicati nell'Allegato A, classifica gli stabilimenti balneari con un numero variabile da 1 a 4 stelle marine secondo la seguente articolazione: a) una stella marina per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A; b) due stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno tredici punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 2 dell'allegato A; c) tre stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia I dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno venti punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 3 dell'allegato A; d) quattro stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno quarantaquattro punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 4 dell'allegato A. 3. La provincia puo' procedere in ogni momento, anche d'ufficio, al declassamento di uno stabilimento balneare, qualora accerti il venir meno dei requisiti minimi previsti. 4. La provincia, su istanza del titolare dello stabilimento balneare, puo' procedere all'attribuzione di una classificazione superiore, previo accertamento dell'effettivo possesso dei relativi requisiti.