Art. 8 
 
             Classificazione degli stabilimenti balneari 
 
    1. La  classificazione  degli  stabilimenti  balneari,  ai  sensi
dell'art.  52,  comma  4,  della  legge  regionale  n.  13/2007,   e'
effettuata dalla provincia competente per territorio. 
    2.  La  provincia,  sulla  base  dei  requisiti   strutturali   e
funzionali indicati  nell'Allegato  A,  classifica  gli  stabilimenti
balneari con un numero variabile da 1 a 4 stelle  marine  secondo  la
seguente articolazione: 
      a) una stella marina per gli  stabilimenti  balneari  aventi  i
requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato
A; 
      b) due stelle marine per gli  stabilimenti  balneari  aventi  i
requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato
A e un punteggio pari ad almeno tredici punti relativi  ai  requisiti
riportati nella fascia 2 dell'allegato A; 
      c) tre stelle marine per gli  stabilimenti  balneari  aventi  i
requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia I dell'allegato
A e un punteggio pari ad almeno venti  punti  relativi  ai  requisiti
riportati nella fascia 3 dell'allegato A; 
      d) quattro stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i
requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato
A e un punteggio pari ad almeno  quarantaquattro  punti  relativi  ai
requisiti riportati nella fascia 4 dell'allegato A. 
    3. La provincia puo' procedere in ogni momento, anche  d'ufficio,
al declassamento di uno stabilimento  balneare,  qualora  accerti  il
venir meno dei requisiti minimi previsti. 
    4. La provincia,  su  istanza  del  titolare  dello  stabilimento
balneare, puo'  procedere  all'attribuzione  di  una  classificazione
superiore, previo accertamento dell'effettivo possesso  dei  relativi
requisiti.