Art. 4 Soggiorno in area attrezzata 1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni. 2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacita' ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed e' servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso. 3. E' consentito inoltre l'utilizzo temporaneo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.