Art. 4 
 
                    Soggiorno in area attrezzata 
 
    1. Ai fini della presente legge  sono  considerati  soggiorni  in
area  attrezzata  quelli  realizzati   presso   complessi   ricettivi
all'aperto  costituiti  anche  da  strutture  posate  sul  terreno  o
comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni. 
    2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento  di  strutture
atte ad accogliere un numero di  persone  rapportato  alle  capacita'
ricettive delle attrezzature  igienico-sanitarie  disponibili  ed  e'
servito da vie di accesso che consentano  l'intervento  ai  mezzi  di
soccorso. 
    3. E' consentito inoltre l'utilizzo temporaneo di strutture e  di
servizi fissi preesistenti, anche se  abitualmente  destinati  a  usi
diversi dal soggiorno.