Art. 7 
 
     Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autorganizzati 
 
    1. Per lo svolgimento dei  campeggi  autorganizzati  si  presenta
comunicazione  scritta  al  Sindaco   del   comune   competente   per
territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture
regionali, indicando: 
      a) le generalita' di uno o piu' responsabili delle associazioni
o  delle  organizzazioni,  o   di   persone   maggiorenni   da   loro
espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio; 
      b) la durata del soggiorno ed il  numero  di  persone  presenti
previsto; 
      c)  la  zona  prescelta,  che  non   deve   essere   interdetta
all'accesso da idonea segnaletica; 
      d) l'assenso  del  proprietario  del  terreno,  dimostrabile  a
richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree  in  uso
esclusivo e di proprieta' privata; 
      e) la tipologia del campeggio; 
      f) l'avvenuta comunicazione alle forze  dell'ordine  competenti
per territorio e alle autorita' sanitarie locali. 
    2. Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione, in assenza di un  provvedimento  motivato  di  diniego
comunicato ad uno dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
l'attivita' di campeggio puo' essere iniziata. 
    3. Se la durata  del  campeggio  autorganizzato  e'  inferiore  a
quattro giorni si applica l'articolo 5, comma 3 e le  associazioni  o
organizzazioni rispettano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
comma 2, lettere b) e d). 
    4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera  a),  nel  caso  di
partecipanti al campeggio di eta'  inferiore  ai  diciotto  anni,  e'
fornita apposita autorizzazione scritta in carta  semplice,  completa
di documentazione sanitaria,  relativa  a  ciascun  partecipante,  da
parte di uno dei genitori o di chi esercita la potesta' dei genitori,
da esibire a eventuale richiesta delle autorita' competenti.