Art. 7 Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autorganizzati 1. Per lo svolgimento dei campeggi autorganizzati si presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture regionali, indicando: a) le generalita' di uno o piu' responsabili delle associazioni o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio; b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto; c) la zona prescelta, che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica; d) l'assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprieta' privata; e) la tipologia del campeggio; f) l'avvenuta comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio e alle autorita' sanitarie locali. 2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attivita' di campeggio puo' essere iniziata. 3. Se la durata del campeggio autorganizzato e' inferiore a quattro giorni si applica l'articolo 5, comma 3 e le associazioni o organizzazioni rispettano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e d). 4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al campeggio di eta' inferiore ai diciotto anni, e' fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, completa di documentazione sanitaria, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potesta' dei genitori, da esibire a eventuale richiesta delle autorita' competenti.