(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 20009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regolamento (CE)  n.  853/2004  del  29  aprile  2004  e
successive modifiche, che stabilisce «norme specifiche in materia  di
igiene per gli alimenti di origine animale»; 
    Visto in particolare l'art. 4, paragrafi  2  e  3  del  succitato
regolamento, concernente il  riconoscimento  degli  stabilimenti  che
trattano gli alimenti di origine animale per i  quali  sono  previsti
requisiti ai sensi dell'allegato III del regolamento stesso; 
    Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  193,
che individua le Autorita' competenti ai fini  dell'applicazione  dei
regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  26
maggio  2000,   recante   l'individuazione   delle   risorse   umane,
finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle  regioni
in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del  titolo
IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    Preso atto  che  le  funzioni  in  materia  di  sanita'  pubblica
veterinaria  sono  state  trasferite   dallo   Stato   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia con decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126,
e che la Regione ha disciplinato con la legge  regionale  26  ottobre
2006, n. 19 l'esercizio di tali funzioni,  mantenendo  in  capo  alla
Regione stessa, tra l'altro, i  compiti  relativi  al  riconoscimento
degli stabilimenti; 
    Preso atto altresi' che le linee guida per il controllo ufficiale
ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, emanate con circolare  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n.
6238 del  31  maggio  2007,  individuano  nelle  regioni  l'Autorita'
competente    ai    compiti    autorizzativi,    qualora     previsto
dall'organizzazione regionale; 
    Vista la nota del Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, protocollo n. 26541 del 10 settembre 2009, con  la
quale la direzione generale della sicurezza degli  alimenti  e  della
nutrizione ritiene che non ci siano impedimenti affinche' la  Regione
Friuli-Venezia Giulia provveda al riconoscimento  degli  stabilimenti
ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, successivamente  all'entrata
in vigore di un apposito provvedimento regionale; 
    Ritenuto di dover regolamentare  con  apposito  provvedimento  le
modalita' di riconoscimento dei succitati stabilimenti; 
    Visto l'art. 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13; 
    Vista la deliberazione della giunta  regionale  n.  2329  del  22
ottobre 2009, con la quale e' stato approvato in via  preliminare  il
regolamento in oggetto  indicato  ed  e'  stato  avviato  l'iter  per
l'acquisizione del parere della competente commissione consigliare; 
    Vista la nota protocollo n. 8025  del  12  novembre2009,  con  la
quale il consiglio regionale comunica che nella seduta del giorno  12
novembre 2009, la  III  commissione  consiliare,  all'unanimita',  ha
espresso parere favorevole sulla succitata deliberazione della giunta
regionale n. 2329 del 22 ottobre 2009; 
    Visto  l'art.   42   dello   statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007; 
    Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2595  del  19
novembre 2009, con la quale e' stato approvato, in via definitiva, il
«Regolamento  recante   modalita'   per   il   riconoscimento   degli
stabilimenti che trattano prodotti di origine animale  in  attuazione
del regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  parlamento  europeo  e  del
consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti  di
origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della legge regionale
n. 13/2009»; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato  il  «Regolamento  recante   modalita'   per   il
riconoscimento degli stabilimenti che trattano  prodotti  di  origine
animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del consiglio del 29 aprile 2004  relativo  all'igiene  per
gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della
legge  regionale  n.  13/2009»  nel  testo   allegato   al   presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO