Allegato 
 
_Regolamento  recante   modalita'   per   il   riconoscimento   degli
  stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione
  del regolamento (CE) n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
  consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per  gli  alimenti
  di origine animale, e in  applicazione  dell'art.  38  della  legge
  regionale n. 13/2009. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.  4
del regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti  di
origine  animale,  le  modalita'  di  riconoscimento  nella   regione
Friuli-Venezia Giulia degli stabilimenti che trattano gli alimenti di
origine  animale  per  i  quali  sono  previsti  requisiti  ai  sensi
dell'allegato III del medesimo regolamento (CE) 853/2004. 
 
                               Art. 2. 
 
 
               Autorita' competente al riconoscimento 
 
    1.   L'autorita'   competente   per   il   riconoscimento   degli
stabilimenti di cui all'art. 1 e' il servizio  sicurezza  alimentare,
igiene  della  nutrizione  e  sanita'  pubblica   veterinaria   della
direzione centrale salute e protezione sociale, di seguito denominato
servizio regionale. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                      Istanza di riconoscimento 
 
    1. Per  ottenere  il  riconoscimento  del  proprio  stabilimento,
l'impresa interessata presenta istanza di riconoscimento al  servizio
regionale per il tramite del servizio  veterinario  di  igiene  degli
alimenti di origine  animale  dell'Azienda  per  i  servizi  sanitari
competente per territorio, di seguito denominato servizio  sanitario,
utilizzando il modello di domanda di cui  all'allegato  A  e  tenendo
conto delle specifiche  tecniche  relative  alla  sezione,  categoria
(attivita'), e prodotti che intende produrre,  secondo  la  specifica
tecnica di cui al documento SANCO 2179/2005 revisione  5,  reperibile
nel                                                              sito
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/food_sector_en
.htm 
    2. Qualora l'impresa operi, nello stesso  stabilimento,  in  piu'
sezioni, deve presentare domanda per ogni singola sezione. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                   Modalita' per il riconoscimento 
 
    1.  Il  servizio  sanitario  che   ha   ricevuto   l'istanza   di
riconoscimento effettua un primo sopralluogo sul posto,  al  fine  di
verificare l'esistenza dei  requisiti  strutturali  ed  impiantistici
previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del  Parlamento  europeo  e
del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti  alimentari
e dal regolamento (CE) 853/2004. 
    2. A seguito del sopralluogo, il servizio  sanitario  inoltra  al
servizio regionale l'istanza ricevuta congiuntamente  al  verbale  di
sopralluogo ed al parere favorevole al  riconoscimento  condizionato,
in quanto ha rilevato la presenza di tutti i requisiti relativi  alle
infrastrutture e alle attrezzature. 
    3. Il servizio regionale, esaminata l'istanza e la documentazione
allegata, provvede al rilascio del  provvedimento  di  riconoscimento
condizionato e lo trasmette al servizio sanitario per  la  successiva
notifica all'impresa interessata. 
    4. Qualora  l'istanza  sia  carente  nella  documentazione  o  la
relazione tecnica e la planimetria  non  permettano  di  rilevare  la
rispondenza  dei  requisiti  relativi  alle  infrastrutture  e   alle
attrezzature, il servizio regionale chiede  chiarimenti  al  servizio
sanitario. 
    5. Il servizio sanitario, entro tre mesi dalla data  del  decreto
di riconoscimento condizionato, esegue  un  secondo  sopralluogo  sul
posto; se l'esito e' favorevole in  quanto  esistono  anche  tutti  i
requisiti gestionali, trasmette al servizio regionale il verbale  del
sopralluogo  con  espresso  parere   favorevole   al   riconoscimento
definitivo. 
    6. Il servizio regionale rilascia il riconoscimento definitivo  e
lo  trasmette  al  servizio  sanitario  per  la  successiva  notifica
all'impresa interessata. 
    7. Qualora in occasione del secondo sopralluogo  risulti  che  lo
stabilimento  ha  compiuto  progressi   evidenti   relativamente   ai
requisiti gestionali, ma non li soddisfa ancora,  l'impresa,  per  il
tramite del servizio sanitario, chiede alla Regione una  proroga,  la
cui durata non puo' superare in totale,  a  partire  dalla  data  del
decreto  di  riconoscimento  condizionato,  sei  mesi;  prima   della
scadenza  della  proroga  il  servizio  sanitario  effettua  l'ultimo
sopralluogo sul posto, e, in caso di esito favorevole,  trasmette  il
verbale con espresso parere favorevole al  riconoscimento  definitivo
al servizio regionale, il quale rilascia il riconoscimento definitivo
e lo trasmette al  servizio  sanitario  per  la  successiva  notifica
all'impresa interessata. 
    8. Qualora anche l'ultimo sopralluogo non dia  esito  favorevole,
il servizio sanitario trasmette al servizio regionale il verbale  del
sopralluogo  ed  il  parere  espresso  negativo   al   riconoscimento
definitivo; il servizio regionale  dispone  pertanto  la  revoca  del
riconoscimento condizionato e l'archiviazione della pratica. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                  Aggiornamento del riconoscimento 
 
    1. Qualora l'impresa  modifichi  la  propria  ragione  sociale  o
qualora aggiunga una sezione, presenta istanza di  aggiornamento  del
riconoscimento utilizzando i  modelli  rispettivamente  di  cui  agli
allegati B e C. 
    2. Qualora l'impresa  aggiunga  una  categoria  (attivita')  alla
sezione  esistente,  qualora  aggiunga  uno  o  piu'  prodotti   alla
categoria   (attivita')   esistente,   qualora   apporti    modifiche
strutturali o impiantistiche rilevanti, qualora modifichi l'indirizzo
dello stabilimento,  presenta  comunicazione  utilizzando  i  modelli
rispettivamente di cui agli allegati D, E ed F. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Modifiche agli allegati 
 
    5. Gli allegati A, B, C,  D,  E  ed  F  al  presente  regolamento
possono essere modificati con decreto del direttore  della  direzione
centrale salute e protezione sociale, da  pubblicare  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    (Omissis).