Allegato 
 
Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo  3  della  legge
  regionale 7 marzo 2003,  n.  6,  concernente  le  agevolazioni  per
  l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del presidente  della
  Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifiche all'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                           0119/Pres./2004 
 
    1. L'art. 18 del regolamento emanato con decreto  del  Presidente
della Regione n.  13  aprile  2004,  n.  0119/Pres.  (Regolamento  di
esecuzione dell'art. 3 della legge regionale  7  marzo  2003,  n.  6,
concernente  le  agevolazioni  per   l'edilizia   sovvenzionata)   e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 18 (Piani di vendita). -  1.  Le  ATER,  nell'ambito  delle
proprie procedure di pianificazione gestionale e mantenendo  comunque
la  capacita'  locativa,  deliberano  nel  rispetto  degli  indirizzi
determinati dalla giunta regionale ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1
della legge regionale  27  agosto  1999,  n.  24  (Ordinamento  delle
Aziende territoriali per l'edilizia residenziale,  nonche'  modifiche
ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in
materia di edilizia residenziale pubblica) appositi piani di vendita,
che individuano gli alloggi alienabili. 
    2. L'individuazione degli alloggi affidati in gestione alle  ATER
da  inserire  nei  piani  di  vendita  viene   effettuata   dall'ente
proprietario. 
    3.  L'ente  proprietario  diffonde  mediante  pubblicazione   sul
proprio  sito  web  e  su  quello  della  Regione,   sul   quotidiano
maggiormente diffuso in ogni provincia della Regione, nel  Bollettino
ufficiale della Regione, i dati relativi agli  alloggi  inseriti  nei
piani di vendita nonche' le modalita' ed i criteri per la cessione in
proprieta' degli alloggi. 
    4. Le entrate derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui  al
comma 3, al netto delle spese sostenute per la procedura di  vendita,
sono destinate ad interventi di edilizia sovvenzionata. 
    5. Le ATER, al fine di consentire il monitoraggio  dei  piani  di
vendita,  trasmettono   all'amministrazione   regionale,   ai   sensi
dell'art. 18 della legge regionale n. 24/1999, i dati  relativi  agli
alloggi ceduti, aggiornati al mese di giugno e di dicembre di ciascun
anno. I dati di cui al periodo precedente sono trasmessi entro il  31
luglio e il 31 gennaio di ciascun anno. 
    6. Le  ATER,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  comma  5,
comunicano all'amministrazione regionale: 
      a)  il  numero  degli   alloggi   ceduti,   con   gli   estremi
identificativi degli stessi ed il prezzo di cessione  risultante  dal
contratto di compravendita; 
      b) il programma di interventi per il riutilizzo  delle  entrate
di cui al comma 4.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifiche all'art. 19 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                           0119/Pres./2004 
 
    1.  L'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0119/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19 (Criteri  per  la  cessione  in  proprieta').  -  1.  Su
richiesta del soggetto interessato gli alloggi compresi nei Piani  di
vendita di cui all'art. 18 possono essere ceduti  in  proprieta',  ai
seguenti soggetti in ordine decrescente di priorita': 
      a) l'assegnatario o gli assegnatari dell'alloggio inserito  nel
Piano di vendita, in regola con il pagamento dei canoni di  locazione
e delle competenze accessorie; 
      b) i soggetti di cui all'art. 17,  in  possesso  dei  requisiti
prescritti  ai  fini   della   successione   nell'alloggio,   purche'
l'assegnatario o gli assegnatari dell'alloggio  risultino  in  regola
con  i  pagamenti  dei  canoni  di  locazione  e   delle   competenze
accessorie; 
      c) i soggetti utilmente  collocati  nelle  graduatorie  vigenti
alla data di pubblicazione del piano di vendita; 
      d) gli assegnatari diversi da quelli di cui alla lettera a), in
regola con il pagamento dei canoni di locazione  e  delle  competenze
accessorie; 
      e) le cooperative  edilizie  iscritte  nel  registro  regionale
delle  cooperative  che  risultano  in  regola  con  le  disposizioni
relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale  3
dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione  e
vigilanza del comparto cooperativo); 
      f) le persone fisiche e giuridiche diverse da  quelle  indicate
nelle lettere a), b), c), d), ed e). 
    2. Il medesimo soggetto puo' acquistare piu' alloggi compresi nei
piani di vendita di cui all'art. 18. 
    3. Le condizioni ed i requisiti  prescritti  al  comma  1  devono
sussistere  in  capo  ai  soggetti  richiedenti  al   momento   della
presentazione della domanda di acquisto. 
    4. Nel caso di piu' offerte presentate dai  soggetti  di  cui  al
comma 1, lettere e) ed f), l'alloggio viene ceduto mediante procedura
ad evidenza pubblica riservata agli offerenti interessati al medesimo
alloggio.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Inserimento dell'art. 19-bis al decreto del Presidente della  Regione
                         n. 0119/Pres./2004 
 
    1. Dopo l'art. 19 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
0119/Pres./2004 e' inserito il seguente: 
    «Art. 19-bis (Cessioni in proprieta' agli assegnatari). - 1.  Gli
assegnatari di un alloggio inserito nel piano  di  vendita,  che  non
intendono acquistarlo, hanno diritto di prelazione per il cambio  con
un alloggio non compreso in tale piano. 
    2. Gli assegnatari di un alloggio inserito nel piano di  vendita,
che non intendano acquistare tale alloggio o esercitare la prelazione
per  il  cambio  ai  sensi  del  comma   1,   rimangono   assegnatari
dell'alloggio medesimo, che non puo' essere alienato.». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Inserimento dell'art. 20-bis al decreto del Presidente della  Regione
                         n. 0119/Pres./2004 
 
    1. Dopo l'art. 20 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
0119/Pres./2004 e' inserito il seguente: 
    «Art. 20-bis (Pagamento del prezzo di cessione). - 1.  Il  prezzo
di cessione  dell'alloggio  e'  corrisposto  in  un'unica  soluzione,
secondo le modalita' previste dal piano di vendita. 
    2. Con esclusione dei soggetti  di  cui  all'art.  19,  comma  1,
lettere e) ed f), il prezzo di cessione di cui al comma 1 puo' essere
corrisposto in rate costanti mensili, alle seguenti condizioni: 
      a) previo versamento, alla stipula del contratto definitivo  di
acquisto, di un acconto non inferiore al 10 per cento del  prezzo  di
cessione; 
      b) in un numero di rate mensili non superiore a 360; 
      c) al  tasso  fisso  d'interesse  corrispondente  al  tasso  di
riferimento della Banca Centrale  Europea.  Per  i  soggetti  di  cui
all'art. 18, comma 2, lettere b)  e  c),  della  legge  regionale  n.
6/2003, il tasso d'interesse e' maggiorato, rispettivamente, di uno e
di due punti percentuali. Per i soggetti di cui all'art. 19, comma 1,
lettere b) e c), ai fini della  determinazione  del  tasso  fisso  di
interesse, l'ATER verifica la fascia di reddito  corrispondente  alla
situazione   economica   complessiva   del   nucleo   familiare   del
richiedente. 
    3. Il trasferimento della proprieta' dell'alloggio si  perfeziona
all'atto della stipula del contratto di compravendita. 
    4. L'ATER, a garanzia del pagamento  delle  rate  del  prezzo  di
cessione, iscrive ipoteca sull'alloggio venduto. 
    5. Nel caso di  rateizzazione  del  prezzo  di  cessione  con  le
modalita' previste al comma 2, la vendita per  atto  tra  vivi  o  la
costituzione di diritto reale di godimento  sull'alloggio  prima  del
pagamento dell'ultima  rata  comporta  la  restituzione  in  un'unica
soluzione,  a  favore  dell'ATER,  dell'importo  residuo   in   linea
capitale.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                          Visto, il Presidente: Tondo