Allegato MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003, N. 6, CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 13 APRILE 2004, N. 0121/PRES. Art. 1. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004 1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata) e' sostituito dal seguente: «1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale determinati come segue: a) il contributo per gli interventi di costruzione o di recupero di abitazioni da assegnare in locazione, attuati dalle cooperative edilizie e loro consorzi o dalle imprese, e' pari al 25% della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo dell'immobile risultante dal progetto esclusi gli oneri fiscali; in ogni caso il contributo non puo' superare l'importo di 25.000,00 euro per alloggio; b) il contributo per gli interventi di costruzione, di recupero o di acquisto di abitazioni da assegnare in locazione, attuati dalle ATER, e' pari al 35% della spesa risultante dal quadro economico dell'opera o del costo dell'immobile risultante dal contratto di compravendita, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non puo' superare l'importo di 45.000,00 euro per alloggio; c) il contributo per gli interventi di costruzione o di recupero di abitazioni da cedere o da assegnare in proprieta', e' pari al 20% del prezzo di vendita dell'immobile, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non puo' superare l'importo di 20.000,00 euro per alloggio». Art. 2. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004 1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2003, le percentuali dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) sono pari, rispettivamente, al 35%, al 40% ed al 30%; gli importi massimi dei contributi per alloggio, di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), non possono superare, rispettivamente, le somme di 35.000,00 euro, di 52.500,00 euro e di 30.000,00 euro.». Art. 3. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004 1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n.0121/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: «1. Possono essere ammesse alle agevolazioni previste per gli interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al registro regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).». Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO