Allegato 
 
MODIFICHE AL  REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  DELL'ART.  4  DELLA  LEGGE
  REGIONALE 7 MARZO 2003,  N.  6,  CONCERNENTE  LE  AGEVOLAZIONI  PER
  L'EDILIZIA CONVENZIONATA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE  DELLA
  REGIONE N. 13 APRILE 2004, N. 0121/PRES. 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifiche all'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                           0121/Pres./2004 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (Regolamento  di  esecuzione
dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente  le
agevolazioni  per  l'edilizia  convenzionata)   e'   sostituito   dal
seguente: 
      «1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto  capitale
determinati come segue: 
        a) il contributo per  gli  interventi  di  costruzione  o  di
recupero di abitazioni  da  assegnare  in  locazione,  attuati  dalle
cooperative edilizie e loro consorzi o dalle imprese, e' pari al  25%
della spesa ritenuta ammissibile sulla base del  costo  dell'immobile
risultante dal progetto esclusi gli oneri fiscali; in  ogni  caso  il
contributo  non  puo'  superare  l'importo  di  25.000,00  euro   per
alloggio; 
        b) il  contributo  per  gli  interventi  di  costruzione,  di
recupero o di acquisto  di  abitazioni  da  assegnare  in  locazione,
attuati dalle ATER, e' pari al 35% della spesa risultante dal  quadro
economico  dell'opera  o  del  costo  dell'immobile  risultante   dal
contratto di compravendita, esclusi gli  oneri  fiscali  e  le  spese
notarili; in ogni caso il contributo non puo' superare  l'importo  di
45.000,00 euro per alloggio; 
        c) il contributo per  gli  interventi  di  costruzione  o  di
recupero di abitazioni da cedere o da  assegnare  in  proprieta',  e'
pari al 20% del prezzo di vendita dell'immobile,  esclusi  gli  oneri
fiscali e le spese notarili; in ogni  caso  il  contributo  non  puo'
superare l'importo di 20.000,00 euro per alloggio». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifiche all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                           0121/Pres./2004 
 
    1. Il comma 3  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0121/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Nei  casi  previsti  dall'art.  7,  comma  2,  della  legge
regionale n. 6/2003, le percentuali dei contributi di cui all'art. 8,
comma 1, lettere a), b) e c) sono pari, rispettivamente, al  35%,  al
40% ed al 30%; gli importi massimi dei contributi  per  alloggio,  di
cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a), b)  e  c),  non  possono
superare, rispettivamente, le somme di 35.000,00 euro,  di  52.500,00
euro e di 30.000,00 euro.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifiche all'art. 11 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                           0121/Pres./2004 
 
    1. Il comma 1 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n.0121/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Possono essere ammesse alle agevolazioni previste  per  gli
interventi di edilizia  convenzionata  le  cooperative  edilizie  che
siano iscritte al registro regionale delle cooperative e risultino in
regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal  capo
IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina  organica
in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).». 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                TONDO