(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straordinario 
           della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
    1. La presente legge  promuove  il  contenimento  nel  territorio
regionale dell'inquinamento  luminoso  ed  il  conseguente  risparmio
energetico   al   fine   della   conservazione    e    valorizzazione
dell'ambiente. 
    2. Ai fini della presente legge  e'  inquinamento  luminoso  ogni
forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori
delle aree alle quali e'  funzionalmente  dedicata,  segnatamente  se
orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. 
    3. Sono esenti dall'applicazione della presente legge: 
      a) le installazioni, gli impianti  e  le  strutture  pubbliche,
civili e militari, le cui  progettazione,  realizzazione  e  gestione
siano regolate da  norme  dello  Stato  e,  in  particolare,  i  fari
costieri, gli impianti  di  illuminazione  di  carceri,  insediamenti
militari e di pubblica sicurezza, i porti e gli aeroporti; 
      b) i requisiti di  cui  al  comma  2  dell'articolo  4  non  si
applicano  per  le  sorgenti  in  impianti  pubblici  e  privati  con
emissione complessiva  al  di  sopra  del  piano  dell'orizzonte  non
superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti  di  luce  con  flusso
totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500  lumen  cadauna;
per  tali  impianti  e'  comunque  richiesta  la   dichiarazione   di
conformita' che attesti la rispondenza di legge; 
      c) le sorgenti di luce gia'  strutturalmente  schermate,  quali
porticati, logge, gallerie, e, in generale, le installazioni che, per
il loro posizionamento, non diffondono luce verso l'alto; 
      d) le sorgenti  di  luce  a  funzionamento  non  continuo,  che
comunque non risultino attive oltre le due ore dal tramonto del sole; 
      e) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e  itineranti,
con  carattere  di  temporaneita'  e   provvisorieta',   regolarmente
autorizzate dai Comuni, entro il limite massimo di cinque  giorni  al
mese; 
      f) impianti realizzati in occasione di feste patronali; 
      g) impianti di uso saltuario ed eccezionale, purche'  destinati
ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.