Art. 7 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Chiunque realizzi impianti di illuminazione esterna,  pubblica
o privata, in difformita' dalle disposizioni  della  presente  legge,
ovvero, decorsi i termini ivi previsti, non  abbia  ottemperato  agli
obblighi di adeguamento  di  cui  all'articolo  6,  e'  diffidato  ad
adempiere entro e non  oltre  sei  mesi.  Nello  stesso  periodo  gli
impianti devono, essere utilizzati in modo da limitare al massimo  il
flusso luminoso,  ovvero  spenti  qualora  non  sia  pregiudicata  la
sicurezza  privata  e  pubblica.  Decorso  inutilmente  il   predetto
termine, fermo restando l'obbligo di adeguamento, al trasgressore  e'
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per
punto luce. 
    2. Competenti alla comminatoria delle sanzioni sono i Comandi  di
Polizia municipale dei Comuni entro il cui territorio  e'  installato
l'impianto non conforme. Gli organi di Polizia  municipale  procedono
alla verifica ed alla notifica della violazione di legge entro trenta
giorni dalla dita in cui ne  acquisiscono  conoscenza.  L'adeguamento
deve  avvenire  entro  sei  mesi  dalla  data   di   notifica   della
contestazione. In caso di mancato adeguamento, decorso detto termine,
si comminano le  sanzioni  di  cui  al  comma  1.  Dette  somme  sono
impiegate dai  Comuni  per  l'adeguamento  e  la  manutenzione  degli
impianti di illuminazione pubblica. 
    3. I Comuni che  non  applicano  e  non  fanno  applicare  o  non
provvedano all'adeguamento di cui all'articolo  6  sono  esclusi  dai
benefici  economici  regionali  previsti  all'articolo   8   e   sono
sottoposti, a cura dei competenti uffici  dell'ARPAM,  alla  medesima
procedura sanzionatoria di cui al comma 1.  In  tali  casi  le  somme
derivanti dall'applicazione  delle  sanzioni  sono  introitate  dalla
Regione.