Art. 7 Sanzioni 1. Chiunque realizzi impianti di illuminazione esterna, pubblica o privata, in difformita' dalle disposizioni della presente legge, ovvero, decorsi i termini ivi previsti, non abbia ottemperato agli obblighi di adeguamento di cui all'articolo 6, e' diffidato ad adempiere entro e non oltre sei mesi. Nello stesso periodo gli impianti devono, essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti qualora non sia pregiudicata la sicurezza privata e pubblica. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'obbligo di adeguamento, al trasgressore e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per punto luce. 2. Competenti alla comminatoria delle sanzioni sono i Comandi di Polizia municipale dei Comuni entro il cui territorio e' installato l'impianto non conforme. Gli organi di Polizia municipale procedono alla verifica ed alla notifica della violazione di legge entro trenta giorni dalla dita in cui ne acquisiscono conoscenza. L'adeguamento deve avvenire entro sei mesi dalla data di notifica della contestazione. In caso di mancato adeguamento, decorso detto termine, si comminano le sanzioni di cui al comma 1. Dette somme sono impiegate dai Comuni per l'adeguamento e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. 3. I Comuni che non applicano e non fanno applicare o non provvedano all'adeguamento di cui all'articolo 6 sono esclusi dai benefici economici regionali previsti all'articolo 8 e sono sottoposti, a cura dei competenti uffici dell'ARPAM, alla medesima procedura sanzionatoria di cui al comma 1. In tali casi le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitate dalla Regione.