(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009) IL PRESIDENTE Visto il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT), in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4», e in particolare quanto previsto dall'art. 8, relativo ai parametri produttivi; Visto il proprio decreto 20 ottobre 2006, n. 0316/Pres., con il quale sono state emanate modifiche al predetto regolamento; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 dicembre 2006 «Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli»; Visto il decreto 29 aprile 2009, n. 21, del dirigente della Direzione produzioni agroalimentari della Regione del Veneto, con cui e' stata stabilita la resa massima ottenibile dalle superfici, in coltura specializzata, dei vigneti iscritti agli Albi a DO e delle vigne iscritte agli elenchi a IGT; Tenuto conto che tali rese riguardano anche la DOC «Prosecco», la DOC «Lison Pramaggiore» e la IGT «Delle Venezie», che sono tutte di comune interesse regionale in quanto si estendono anche al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; Visti i decreti di riconoscimento e i relativi disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica del Friuli-Venezia Giulia, con particolare riguardo a quelli delle predette DO e IGT interregionali; Ritenuto che per assicurare efficacia ed efficienza nella gestione delle informazioni dei predetti albi ed elenchi nonche' dello schedario viticolo regionale, senza peraltro rendere eccessivamente onerosa e complessa l'attivita' del singolo produttore nell'adempiere alle disposizioni previste dalla citata normativa, sia opportuno variare e unificare le percentuali relative alla produzione delle superfici vitate atte a produrre vini a DO e IGT, a partire dalla prima campagna viticola successiva a quella d'impianto e sino alla normale produzione; Tenuto conto che nel definire le percentuali progressive di entrata in produzione si deve considerare anche quanto si verifica a seguito della pratica del sovrainnesto in piante gia' entrate in piena produzione; Ritenuto pertanto di uniformare le rese di cui trattasi a quelle gia' determinate dalla regione del Veneto, anche al fine di non creare disomogeneita' e disparita' di trattamento all'interno del territorio delle precitate DO e IGT interregionali; Sentita la filiera vitivinicola della regione Friuli-Venezia Giulia, che si e' espressa a favore dell'adeguamento delle rese della produzione dei vigneti nei primi anni di impianto a quelle gia' determinate dalla regione del Veneto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2251; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al ''Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4'', approvato con decreto del Presidente della Regione n. 62/2006 » e modificato con decreto 20 ottobre 2006, n. 0316/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente provvedimento sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO