Allegato 
 
REGOLAMENTO DI MODIFICA AL «REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA  TENUTA
  E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI VIGNETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
  (DO) E DEGLI ELENCHI DELLE VIGNE AD INDICAZIONE  GEOGRAFICA  TIPICA
  (IGT), IN ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2003,  N.  14,
  ART. 6, COMMA  4»,  APPROVATO  CON  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA
  REGIONE N. 62/2006. 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifiche all'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              062/2006 
 
    1. Il comma 3  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 3 marzo 2006, n. 062/Pres., come modificato  dal  comma  2
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione  n.  20  ottobre
2006, n. 0316/Pres., e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai fini del comma 1, il limite produttivo: 
        a) per la campagna  viticola  nel  corso  della  quale  viene
eseguito l'impianto e per quella successiva e' pari a zero; 
        b) per la seconda campagna viticola  successiva  all'impianto
non puo' essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione
previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui  territorio  insiste
il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste  dal  disciplinare
di produzione medesimo; 
        c) per la terza  campagna  viticola  successiva  all'impianto
puo' essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare
della DO e IGT nel cui territorio insiste il  vigneto,  salvo  misure
piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; 
        d) per la campagna viticola successiva a  quella  in  cui  e'
avvenuto il sovrainnesto e' pari a zero; 
        e)  per  la   seconda   campagna   viticola   successiva   al
sovrainnesto  e'  pari  al  massimale  di  produzione  previsto   dal
disciplinare della DO e IGT nel cui territorio  insiste  il  vigneto,
salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione
medesimo.» 
    2. Nell'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
062/Pres./2006,  come  modificato  dall'art.  1   del   decreto   del
Presidente della Regione n. 0316/ Pres./2006, e'  aggiunto,  dopo  il
comma 3, il seguente comma: 
      «3-bis. Il conduttore, nel caso di sovrainnesto,  e'  tenuto  a
presentare idonea comunicazione alla struttura  regionale  competente
in  materia  vitivinicola  affinche'  questa  sospenda   l'iscrizione
all'Albo od elenco per l'anno di mancata  produzione,  corrispondente
alla prima campagna viticola successiva a quella in cui  e'  avvenuto
il sovrainnesto.» 
 
                               Art. 2. 
 
 
  Integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 062/2006 
 
    1. Dopo l'art. 13 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
062/Pres./2006 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. l3-bis denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
''Prosecco'' e base ampelografia. 
    1. Limitatamente alla campagna viticola 2009/2010, le CCIAA della
regione Friuli-Venezia Giulia che gestiscono gli albi dei  vigneti  a
DO e gli elenchi delle vigne  a  IGT  provvedono  d'ufficio,  per  le
aziende viticole che coltivano almeno un vigneto  iscritto  alla  DOC
''Prosecco'', all'iscrizione secondaria  come  DOC  ''Prosecco''  dei
vigneti Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Verdiso. 
    2. La verifica della base ampelografica  e  dei  limiti  previsti
dall'art. 2 del disciplinare di produzione approvato con decreto  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 17  luglio
2009 viene effettuata all'atto della rivendicazione delle  produzioni
delle uve per i  vini  a  DOC  ''Prosecco''da  parte  delle  CCIAA  e
dell'Organismo incaricato dei controlli.» 
 
                               Art. 3. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. In fase  di  prima  attuazione,  le  disposizioni  di  cui  al
presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla  campagna
viticola 2009/2010. 
 
                                TONDO