Allegato REGOLAMENTO DI MODIFICA AL «REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI VIGNETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE (DO) E DEGLI ELENCHI DELLE VIGNE AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA (IGT), IN ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2003, N. 14, ART. 6, COMMA 4», APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 62/2006. Art. 1. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 062/2006 1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 3 marzo 2006, n. 062/Pres., come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 20 ottobre 2006, n. 0316/Pres., e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 1, il limite produttivo: a) per la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e per quella successiva e' pari a zero; b) per la seconda campagna viticola successiva all'impianto non puo' essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; c) per la terza campagna viticola successiva all'impianto puo' essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; d) per la campagna viticola successiva a quella in cui e' avvenuto il sovrainnesto e' pari a zero; e) per la seconda campagna viticola successiva al sovrainnesto e' pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo.» 2. Nell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 062/Pres./2006, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0316/ Pres./2006, e' aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma: «3-bis. Il conduttore, nel caso di sovrainnesto, e' tenuto a presentare idonea comunicazione alla struttura regionale competente in materia vitivinicola affinche' questa sospenda l'iscrizione all'Albo od elenco per l'anno di mancata produzione, corrispondente alla prima campagna viticola successiva a quella in cui e' avvenuto il sovrainnesto.» Art. 2. Integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 062/2006 1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 062/Pres./2006 e' aggiunto il seguente: «Art. l3-bis denominazione di origine controllata dei vini ''Prosecco'' e base ampelografia. 1. Limitatamente alla campagna viticola 2009/2010, le CCIAA della regione Friuli-Venezia Giulia che gestiscono gli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT provvedono d'ufficio, per le aziende viticole che coltivano almeno un vigneto iscritto alla DOC ''Prosecco'', all'iscrizione secondaria come DOC ''Prosecco'' dei vigneti Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Verdiso. 2. La verifica della base ampelografica e dei limiti previsti dall'art. 2 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 viene effettuata all'atto della rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini a DOC ''Prosecco''da parte delle CCIAA e dell'Organismo incaricato dei controlli.» Art. 3. Disposizioni transitorie 1. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla campagna viticola 2009/2010. TONDO