Allegato 
 
REGOLAMENTO  DI  MODIFICA  AL  «REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI
  INCENTIVI PER FAVORIRE I SOGGETTI AD ELEVATA  QUALIFICAZIONE  E  DI
  PERSONALE DA  IMPIEGARE  IN  ATTIVITA'  DI  RICERCA»,  EMANATO  CON
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 8 OTTOBRE 2004, N. 325. 
 
                               Art. 1. 
 
 
Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              325/2004 
 
    1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n.  325/2004
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3. Regime di aiuto. 
    1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno  natura  di
aiuti de minimis ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti: 
      a) Regolamento (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli aiuti di importanza minore («de  minimis»),  pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del  28
dicembre 2006; 
      b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio
2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica  del
regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato  sulla  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007; 
      c) Regolamento (CE)  n.  1535/2007  della  Commissione  del  20
dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore  della  produzione  dei
prodotti agricoli, pubblicato sulla  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007. 
    2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dai benefici  previsti  dal
presente regolamento i settori economici e le tipologie di  aiuto  di
cui all'allegato A del presente regolamento. 
    3. L'allegato  A  del  presente  regolamento  e'  aggiornato  con
decreto del Direttore  centrale  lavoro,  universita'  e  ricerca  da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifica all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              325/2004 
 
    1. La lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 325/2004 e' sostituita dalla seguente: 
      «b) associazioni e fondazioni che perseguano una o  piu'  delle
seguenti finalita': 
        1)  promuovere  un  ambiente  favorevole  all'innovazione   e
all'assimilazione  delle  tecnologie  da  parte  delle  imprese,  del
settore dei servizi di pubblica utilita'  e  di  tutta  la  comunita'
regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione  efficace
dei risultati delle attivata' di ricerca e  l'uso  finalizzato  degli
strumenti del sistema formativo; 
        2) favorire l'inserimento del sistema economico regionale  in
uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle  tecnologie  e
delle conoscenze; 
        3) avviare e sostenere lo sviluppo di  un  sistema  integrato
tra ricerca, formazione e innovazione; 
        4) incentivare la collaborazione  tra  imprese,  universita',
centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario; 
        5)   rafforzare   la   trasmissione   delle   conoscenze    e
dell'informazione per i servizi  di  pubblica  utilita'  nei  settori
della sanita', dell'assistenza e dell'istruzione; 
        6) valorizzare il capitale umano  presente  in  regione  come
fattore  strategico  per  l'affermazione  di  un  elevato  tasso   di
innovazione; 
        7) promuovere realta' imprenditoriali innovative  e  favorire
l'integrazione sistemica.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifica all'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              325/2004 
 
    1. Il punto 4) della lettera b)  del  comma  1  dell'art.  6  del
decreto del Presidente della Regione n. 325/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «4) non devono svolgere la  propria  attivita'  principale  nei
settori elencati nell'Allegato A;». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Modifica all'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              325/2004 
 
    1. Il comma 2 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 325/2004 e' abrogato. 
 
                               Art. 5. 
 
 
Inserimento dell'articolo n. 11-bis al decreto del  Presidente  della
                         Regione n. 325/2004 
 
    1. Dopo l'art. 11 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
325/2004 e' inserito il seguente: 
      «Art. 11-bis. Riparto delle risorse. 
    1. Le risorse disponibili  sono  ripartite  fra  le  Province  in
proporzione al numero di domande di contributo pervenute  a  ciascuna
Provincia entro la data del 31 dicembre di ciascun anno.». 
 
                               Art. 6. 
 
 
Modifica all'art. 13 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              325/2004 
 
    1. Il comma 3 dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 325/2004 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Una volta verificata la sussistenza dei  requisiti  per  la
concessione degli incentivi,  la  Provincia  competente  richiede  al
soggetto  che  ha   presentato   la   domanda   di   contributo   una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi
della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive,  per
accertare le  condizioni  relative  all'applicazione,  nell'esercizio
finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di  cui
al presente comma e  nei  due  esercizi  finanziari  precedenti,  del
regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di
cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a  comunicare
ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione  della
normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il  superamento
dei massimali previsti, rispettivamente, dall'art.  2,  paragrafo  2,
del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del  15  dicembre
2006, dall'art. 3, paragrafo 2,  del  Regolamento  (CE)  n.  875/2007
della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'art. 3, paragrafo 2,  del
Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007,
impedisce la concessione degli incentivi.». 
    Art. 7. 
    Sostituzione dell'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 325/2004 
    1. L'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
325/2004 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                               Art. 8. 
 
 
Modifica all'allegato C al decreto del Presidente  della  Regione  n.
                              325/2004 
 
    1. All'allegato C al decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
325/2004  sono  soppresse  le  parole  «22/S  Classe   delle   lauree
specialistiche in giurisprudenza». 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis).