Allegato REGOLAMENTO DI MODIFICA AL «REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER FAVORIRE I SOGGETTI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI PERSONALE DA IMPIEGARE IN ATTIVITA' DI RICERCA», EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 8 OTTOBRE 2004, N. 325. Art. 1. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. Regime di aiuto. 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti: a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006; b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007; c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007. 2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento i settori economici e le tipologie di aiuto di cui all'allegato A del presente regolamento. 3. L'allegato A del presente regolamento e' aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, universita' e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.». Art. 2. Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 e' sostituita dalla seguente: «b) associazioni e fondazioni che perseguano una o piu' delle seguenti finalita': 1) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilita' e di tutta la comunita' regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attivata' di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo; 2) favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze; 3) avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione; 4) incentivare la collaborazione tra imprese, universita', centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario; 5) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilita' nei settori della sanita', dell'assistenza e dell'istruzione; 6) valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione; 7) promuovere realta' imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica.». Art. 3. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 1. Il punto 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 e' sostituito dal seguente: «4) non devono svolgere la propria attivita' principale nei settori elencati nell'Allegato A;». Art. 4. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 e' abrogato. Art. 5. Inserimento dell'articolo n. 11-bis al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis. Riparto delle risorse. 1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 31 dicembre di ciascun anno.». Art. 6. Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 1. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 e' sostituito dal seguente: «3. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il superamento dei massimali previsti, rispettivamente, dall'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, impedisce la concessione degli incentivi.». Art. 7. Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 8. Modifica all'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 1. All'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 sono soppresse le parole «22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza». Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).