Art. 7 
 
                              Controlli 
 
    1. Al fine di verificare i tempi e  le  modalita'  di  attuazione
delle iniziative oggetto di aiuto, nonche' il rispetto degli obblighi
e di ogni altro adempimento  previsto  dalla  presente  legge  e  dal
provvedimento  di  concessione,  la  struttura  competente   effettua
controlli,  anche  a  campione,  potendo,  a  tale  scopo,   accedere
liberamente  ai  luoghi  interessati   e   prendere   visione   della
documentazione necessaria.