Art. 7 Controlli 1. Al fine di verificare i tempi e le modalita' di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonche' il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, la struttura competente effettua controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente ai luoghi interessati e prendere visione della documentazione necessaria.