Art. 3 Interventi regionali 1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative per la memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa a disposizione di materiali e documenti, compreso il loro eventuale restauro. 2. Gli interventi sono inoltre rivolti a sostegno delle associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio, delle associazioni dei familiari e delle vittime delle stragi e del terrorismo, nonche' delle associazioni giuliano-dalmata aventi sede in Lombardia, sulla base di convenzioni ovvero sulla base dei loro programmi di attivita' . La Regione puo' esercitare la funzione di coordinamento delle manifestazioni e delle iniziative organizzate a livello locale. 3. Gli interventi della Regione sono realizzati a prescindere da risorse statali. 4. L'intervento regionale si realizza anche attraverso: a) convenzioni con gli istituti storici anche nel caso di sezioni regionali o locali di istituti nazionali; b) convenzioni con le scuole medie superiori per attivita' educative e culturali; c) borse di studio per l'istruzione media e superiore e premialle tesi di laurea; d) viaggi di studio e di conoscenza per studenti e docenti delle scuole medie e superiori nei luoghi di svolgimento dei «fatti della memoria». 5. Gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, finalizzati all'attivita' di conservazione, ripristino, restauro di luoghi, percorsi e sedi significative ed alla realizzazione di memoriali, case della memoria, sedi di associazioni di cui all'art. 3, comma 2, musei e allestimenti di percorsi didattici e turistici, sono oggetto di convenzione con gli enti locali, anche al fine di stabilire criteri di priorita'.