Art. 3 
 
                        Interventi regionali 
 
    1. La Regione interviene  a  sostegno  delle  iniziative  per  la
memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni
forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa  a
disposizione di materiali e documenti,  compreso  il  loro  eventuale
restauro. 
    2.  Gli  interventi  sono  inoltre  rivolti  a   sostegno   delle
associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio, delle
associazioni dei  familiari  e  delle  vittime  delle  stragi  e  del
terrorismo, nonche' delle associazioni giuliano-dalmata  aventi  sede
in Lombardia, sulla base di convenzioni ovvero sulla  base  dei  loro
programmi di attivita' . La Regione puo' esercitare  la  funzione  di
coordinamento delle manifestazioni e delle iniziative  organizzate  a
livello locale. 
    3. Gli interventi della Regione sono realizzati a prescindere  da
risorse statali. 
    4. L'intervento regionale si realizza anche attraverso: 
      a) convenzioni con gli  istituti  storici  anche  nel  caso  di
sezioni regionali o locali di istituti nazionali; 
      b) convenzioni con le  scuole  medie  superiori  per  attivita'
educative e culturali; 
      c) borse  di  studio  per  l'istruzione  media  e  superiore  e
premialle tesi di laurea; 
      d) viaggi di studio e di  conoscenza  per  studenti  e  docenti
delle scuole medie e superiori nei luoghi di svolgimento  dei  «fatti
della memoria». 
    5.  Gli  interventi  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma   1,
finalizzati all'attivita' di conservazione, ripristino,  restauro  di
luoghi, percorsi  e  sedi  significative  ed  alla  realizzazione  di
memoriali, case della memoria, sedi di associazioni di  cui  all'art.
3, comma 2, musei e allestimenti di percorsi didattici  e  turistici,
sono oggetto di convenzione con gli enti locali,  anche  al  fine  di
stabilire criteri di priorita'.