Art. 4 
 
               Modalita' di erogazione dei contributi 
 
    1. La Giunta regionale emana entro il mese di  marzo  di  ciascun
anno un bando relativo alle attivita' di cui alla presente legge  che
intende sostenere. Il bando puo' prevedere anche la  possibilita'  di
erogazione  del  contributo  secondo   modalita'   differenziate   in
relazione alla tipologia di attivita'. 
    2. La Giunta regionale presenta entro il  mese  di  gennaio  alla
competente commissione del Consiglio regionale una relazione  annuale
sulle attivita' svolte in attuazione della presente legge.