Art. 5 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Agli oneri di cui al precedente art. 3, commi 1, 2, 4, che per
l'esercizio finanziario 2010 si quantificano in  euro  200.000,00  si
provvede con le risorse  stanziate  all'UPB  1.1.4.2.315  «Governance
interistituzionale e partenariato» dello stato  di  previsione  delle
spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010. 
    2. Agli oneri di cui al precedente art. 3, comma 5,  si  provvede
con le risorse annualmente stanziate all'UPB 1.1.4.3.355  «Governance
interistituzionale e partenariato» dello stato  di  previsione  delle
spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010. 
    3. Agli oneri previsti dalla  presente  legge  per  gli  esercizi
successivi al 2010 si provvede con le relative leggi di bilancio.