Art. 5 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui al precedente art. 3, commi 1, 2, 4, che per l'esercizio finanziario 2010 si quantificano in euro 200.000,00 si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.1.4.2.315 «Governance interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010. 2. Agli oneri di cui al precedente art. 3, comma 5, si provvede con le risorse annualmente stanziate all'UPB 1.1.4.3.355 «Governance interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010. 3. Agli oneri previsti dalla presente legge per gli esercizi successivi al 2010 si provvede con le relative leggi di bilancio.