(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga PREAMBOLO Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto; Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana); Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso nella seduta del 23 luglio 2009; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 30 ottobre 2009; Considerato quanto segue: 1. In questi anni di applicazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana) si sono manifestate nuove esigenze di tipo giuridico ed economico. Da un lato infatti, il legislatore nazionale ha approvato una legge generale in materia di agriturismo alle cui disposizioni le Regioni devono adeguarsi per le parti che costituiscono espressione della potesta' legislativa statale esclusiva e concorrente, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 339 del 2007, dall'altro la situazione economica in cui versa il settore induce a promuovere la diversificazione aziendale per favorire l'integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonche' la cosiddetta filiera corta e l'utilizzo dei prodotti aziendali; 2. Tenendo conto delle migliori pratiche realizzate anche sul nostro territorio risulta evidente che per conseguire reali effetti di semplificazione e per sviluppare la massima liberta' d'impresa e' necessario superare la logica del controllo preventivo della pubblica amministrazione e conseguentemente valorizzare il controllo ex post al fine di garantire un adeguato contemperamento degli interessi in gioco: liberta' d'impresa/tutela del territorio, dell'ambiente e della salute. Di qui l'esigenza di introdurre anche in questo settore una reale semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio dell'attivita' agrituristica e una disciplina piu' rigorosa dei controlli sull'esercizio dell'attivita'; 3. Le funzioni amministrative, in coerenza con il principio di sussidiarieta' e adeguatezza di cui all'art. 118, comma primo della Costituzione, sono conferite ai comuni. Occorre tuttavia evidenziare che le funzioni relative alla presentazione della relazione sull'attivita' agrituristica sono trattenute a livello regionale e attribuite ad ARTEA. Tale scelta e' stata fatta in coerenza con la previsione della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) che ha istituito presso ARTEA l'anagrafe regionale delle aziende agricole quale nucleo del sistema informativo agricoltura della regione Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale; 4. Per favorire l'integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonche' la cosiddetta filiera corta e l'utilizzo dei prodotti aziendali e' prevista la possibilita' di estendere il servizio di somministrazione pasti alimenti e bevande agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalita' agrituristica e viene introdotta la disciplina delle attivita' didattiche rivolte ai minori in eta' scolare; 5. Al fine di evitare che con l'obiettivo economico di sfruttare al meglio le strutture esistenti si realizzino situazioni di commistione di attivita' diverse (agrituristiche e extra-alberghiere) non corrette sotto il profilo della tutela della concorrenza, si interviene sulla previsione legislativa che pone attualmente un limite numerico alle varie attivita' agrituristiche, stabilendo che i limiti di ospitalita' sono determinati esclusivamente dalla principalita' dell'attivita' agricola e dalle strutture disponibili; 6. Per adeguare il testo vigente alla normativa sopravvenuta in questi anni si sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in particolare alle norme in materia di igiene degli alimenti; 7. Si ritiene di non accogliere il parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali nella parte in cui solleva la necessita' di risolvere le criticita' relative all'iter procedimentale per la presentazione della DIA in quanto tali criticita' risultano superate con la previsione di cui all'art. 7, comma 6 che rinvia al regolamento di attuazione il coordinamento fra i sistemi informativi di SUAP e DUA. Si approva la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della l.r. 30/2003 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana) dopo la parola «forestale» sono inserite le seguenti: «attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attivita' agricole;». 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 dopo la parola: «prodotti» sono inserite le parole: «agricoli regionali». 3. Al termine della lettera f) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: «nonche' il turismo a favore di soggetti svantaggiati.» 4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 e' inserita la seguente: «f bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta;». 5. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 e' inserita la seguente: «f ter) svolgere attivita' didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunita' locali;» 6. Dopo la lettera f ter) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 e' inserita la seguente: «f quater) favorire la promozione delle attivita' agrituristiche.».