Art. 10 Modifiche all'art. 10 della l.r. 30/2003 1. Il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 1º ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attivita' agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1º gennaio dell'anno successivo, nonche' le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati e' anticipata al 1º dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione annuale non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni delle caratteristiche della struttura, dei servizi e della classificazione occorre presentare una comunicazione di variazione entro quindici giorni dal suo verificarsi.». 2. Al comma 3 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 dopo la parola: «comunicazione» e' aggiunta la seguente: «principale». 3. Al comma 4 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 le parole: «titolari delle attrezzature» sono sostituite dalle seguenti: «titolari delle strutture agrituristiche». 4. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 e' aggiunto il seguente: «4 bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.».