Art. 10 
 
              Modifiche all'art. 10 della l.r. 30/2003 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «1. Entro il 1º ottobre di ogni anno  i  soggetti  titolari  di
attivita' agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi
massimi che intendono praticare dal 1º gennaio dell'anno  successivo,
nonche' le caratteristiche delle  strutture.  Per  le  strutture  con
apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati  e'
anticipata  al  1º  dicembre  dell'anno  in  corso.  L'obbligo  della
comunicazione annuale non  sussiste  qualora  non  siano  intervenute
variazioni  nei  prezzi  o  nelle  caratteristiche  della  struttura,
rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni  delle
caratteristiche della struttura, dei servizi e della  classificazione
occorre presentare una comunicazione  di  variazione  entro  quindici
giorni dal suo verificarsi.». 
    2. Al comma 3 dell'art. 10 della l.r.  30/2003  dopo  la  parola:
«comunicazione» e' aggiunta la seguente: «principale». 
    3. Al  comma  4  dell'art.  10  della  l.r.  30/2003  le  parole:
«titolari  delle  attrezzature»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«titolari delle strutture agrituristiche». 
    4. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 e' aggiunto il
seguente: 
      «4 bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti
e aggiornati  dai  competenti  uffici,  possono  formare  oggetto  di
comunicazione e diffusione  a  soggetti  privati  e  pubblici,  anche
tramite diffusione telematica.».