Art. 11 
 
            Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 11 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 11 (Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici).
- 1. I soggetti che  esercitano  attivita'  agrituristica  hanno,  in
particolare, i seguenti obblighi: 
      a) iniziare l'attivita' entro il  termine  massimo  di  novanta
giorni dalla presentazione della DIA e  non  sospenderne  l'esercizio
per piu' di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio  nel  caso  di
attivita' annuale. Nel caso  di  attivita'  non  annuale  e'  obbligo
rispettare i giorni complessivi dei periodi di  apertura  e  chiusura
stabiliti; 
      b) esporre al pubblico copia della DIA di cui all'art. 8; 
      c)  comunicare  al  SUAP  preventivamente  la  data  di  inizio
dell'attivita', la  data  di  cessazione  e,  nel  caso  di  chiusura
temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura, nonche', per  le
aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura
nel rispetto dei giorni complessivi; 
      d) rispettare i limiti e le modalita' indicate nella DIA; 
      e) rispettare i prezzi comunicati; 
      f) esporre al pubblico, in  luogo  ben  visibile,  una  tabella
riepilogativa, contenente le  caratteristiche  delle  strutture  e  i
prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui  risulti  la
classificazione attribuita; 
      g) non  diffondere  informazioni  sulle  caratteristiche  delle
strutture diverse dai dati comunicati. 
    2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalita'  telematiche
previste dalla l.r. 40/2009.».