Art. 11 Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 30/2003 1. L'art. 11 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici). - 1. I soggetti che esercitano attivita' agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi: a) iniziare l'attivita' entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della DIA e non sospenderne l'esercizio per piu' di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio nel caso di attivita' annuale. Nel caso di attivita' non annuale e' obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti; b) esporre al pubblico copia della DIA di cui all'art. 8; c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell'attivita', la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura, nonche', per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi; d) rispettare i limiti e le modalita' indicate nella DIA; e) rispettare i prezzi comunicati; f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita; g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati. 2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalita' telematiche previste dalla l.r. 40/2009.».