Art. 12 
 
            Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 12 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 12 (Ospitalita' in camere e unita' abitative indipendenti).
- 1. L'attivita' di ospitalita'  e'  svolta  negli  immobili  di  cui
all'art. 17 in camere o in unita' abitative o utilizzando entrambe le
soluzioni,  nei  limiti   massimi   derivanti   dalla   principalita'
dell'attivita'   agricola    e    nel    rispetto    dei    requisiti
igienico-sanitari. 
    2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese  quelle  poste
in unita' abitative indipendenti, su espressa richiesta  dell'ospite,
puo'  essere  adottata  la  sistemazione  temporanea  di   un   letto
supplementare per l'alloggio di  bambini  di  eta'  non  superiore  a
dodici   anni,   fermo   restando   il   rispetto    dei    requisiti
igienico-sanitari.  Al  momento  della  partenza   dell'ospite   tale
utilizzazione cessa e si ristabiliscono i  posti  letto  previsti.  I
letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione  del
limite  massimo  dei  posti  letto  derivanti   dalla   principalita'
dell'attivita' agricola.».