Art. 12 Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 30/2003 1. L'art. 12 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Ospitalita' in camere e unita' abitative indipendenti). - 1. L'attivita' di ospitalita' e' svolta negli immobili di cui all'art. 17 in camere o in unita' abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalita' dell'attivita' agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. 2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unita' abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, puo' essere adottata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalita' dell'attivita' agricola.».