Art. 14 Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 30/2003 1. L'art. 14 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Attivita' didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunita' locali riferite al mondo rurale). - 1. Le attivita' didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione. 2. Le attivita' di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attivita' agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.