Art. 14 
 
            Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 14 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.   14   (Attivita'   didattiche,   divulgative,   culturali,
tradizionali, di turismo religioso culturale,  ricreative,  sportive,
escursionistiche e di ippoturismo,  sociali  e  di  servizio  per  le
comunita' locali  riferite  al  mondo  rurale).  -  1.  Le  attivita'
didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso  culturale,
ricreative, di  pratica  sportiva,  escursionismo  e  di  ippoturismo
riferite  al  mondo  rurale,   possono   essere   organizzate   anche
all'esterno dei  beni  fondiari  nella  disponibilita'  dell'azienda,
fermo restando il rispetto della connessione. 
    2. Le attivita' di escursionismo e  di  ippoturismo  riferite  al
mondo rurale possono essere esercitate anche non in  connessione  con
l'attivita' agricola dell'azienda;  in  tale  caso  sono  finalizzate
esclusivamente a fornire  servizi  a  coloro  che  pernottano  presso
l'azienda agrituristica.