Art. 15 Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 30/2003 1. L'art. 15 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali). - 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l'organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali e' svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonche' da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalita' dell'attivita' agricola. 2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonche' le norme per la realizzazione degli eventi promozionali. 3. Il regolamento stabilisce le modalita' con le quali l'origine dei prodotti impiegati nelle attivita' di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti.».