Art. 15 
 
            Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 15 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 15 (Somministrazione  di  pasti,  alimenti  e  bevande,  di
degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali). -  1.
La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese  quelle  a
carattere alcolico e superalcolico, l'organizzazione di  degustazioni
e assaggi e di eventi promozionali e' svolta con prodotti  aziendali,
integrati da prodotti  delle  aziende  agricole  locali,  nonche'  da
prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema
della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel  rispetto
dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i
limiti numerici definiti dal regolamento  e  derivanti  dal  rispetto
della principalita' dell'attivita' agricola. 
    2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei  prodotti
aziendali e dei prodotti  di  origine  e/o  certificati  toscani  e/o
locali da utilizzare, nonche' le norme  per  la  realizzazione  degli
eventi promozionali. 
    3. Il regolamento stabilisce le modalita' con le quali  l'origine
dei prodotti impiegati nelle attivita' di cui al comma 1 deve  essere
indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti.».