Art. 16 
 
            Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 16 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 16 (Organizzazione  di  eventi  promozionali  per  prodotti
aziendali tradizionali o di qualita'). - 1. Le aziende agrituristiche
che hanno una  propria  produzione  di  prodotti  tradizionali  o  di
qualita'  certificata  ai  sensi  della  normativa  vigente   possono
realizzare  in  azienda  eventi  con  finalita'   promozionali,   che
rientrano nelle attivita' di cui all'art. 14.».