Art. 16 Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 30/2003 1. L'art. 16 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualita'). - 1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualita' certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalita' promozionali, che rientrano nelle attivita' di cui all'art. 14.».