Art. 17 
 
              Modifiche all'art. 17 della l.r. 30/2003 
 
    1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 17  della  l.r.  30/2003
dopo la parola «urbanistica» sono aggiunte le seguenti:  «se  ammessi
dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli  atti  di  governo  del
territorio». 
    2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della l.r.  30/2003  e'
sostituita dalla seguente: 
      «d) gli edifici  posti  all'esterno  dei  beni  fondiari  nella
disponibilita'  dell'impresa  per   l'organizzazione   di   attivita'
ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva,
di escursionismo e di ippoturismo,  sociali  e  di  servizio  per  le
comunita' locali.». 
    3. Il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 30/2003 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «2. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta sia in edifici
con destinazione d'uso a fini agricoli che  in  edifici  classificati
come civile abitazione.».