Art. 17 Modifiche all'art. 17 della l.r. 30/2003 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della l.r. 30/2003 dopo la parola «urbanistica» sono aggiunte le seguenti: «se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio». 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della l.r. 30/2003 e' sostituita dalla seguente: «d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa per l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunita' locali.». 3. Il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «2. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.».