Art. 19 
 
              Modifiche all'art. 19 della l.r. 30/2003 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 30/2003 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali  e
igienico-sanitari tiene conto delle  particolari  caratteristiche  di
ruralita' degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce  le
deroghe  ai  limiti  di  altezza   dei   locali   e   di   superficie
aero-illuminante  previsti  dalle  norme   vigenti,   garantendo   le
condizioni minime  strutturali  ed  igienico-sanitarie  da  ritenersi
sufficienti  in  sede  di  accertamento  da  parte  della  competente
autorita' sanitaria.». 
    2. Il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 30/2003 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque,  essere  dotati
di  servizi  igienico-sanitari  nella  misura  minima  indicata   dal
regolamento di attuazione.».