Art. 19 Modifiche all'art. 19 della l.r. 30/2003 1. Il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralita' degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorita' sanitaria.». 2. Il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.».