Art. 2 
 
               Modifiche all'art. 2 della l.r. 30/2003 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003  sono  soppresse  le
seguenti parole: «e di complementarieta'». 
    2. Il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 30/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2. Sono attivita' agrituristiche, nel rispetto delle modalita' e
dei limiti definiti dalla presente legge: 
      a) dare alloggio in appositi locali aziendali; 
      b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti; 
      c) organizzare attivita'  didattiche,  divulgative,  culturali,
sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di
pratica sportiva, di escursionismo e di  ippoturismo,  sociali  e  di
servizio per le comunita' locali, riferite al mondo rurale; 
      d) somministrare pasti,  alimenti  e  bevande,  degustazioni  e
assaggi  e  organizzare  eventi  promozionali,  utilizzando  prodotti
aziendali, integrati  da  prodotti  delle  aziende  agricole  locali,
nonche' da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel  rispetto
del sistema della filiera corta.». 
    3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 30/2003 e' aggiunto  il
seguente: 
      «2 bis. Per  fattorie  didattiche  si  intendono  le  attivita'
didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Tali attivita' possono essere svolte anche al  di  fuori  dell'ambito
agrituristico.». 
    4. Dopo il comma 2 bis dell'art. 2 della l.r. 30/2003 e' aggiunto
il seguente: 
      «2 ter. Il regolamento di attuazione  disciplina  le  modalita'
per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
2 e 2 bis.».