Art. 2 Modifiche all'art. 2 della l.r. 30/2003 1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 sono soppresse le seguenti parole: «e di complementarieta'». 2. Il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «2. Sono attivita' agrituristiche, nel rispetto delle modalita' e dei limiti definiti dalla presente legge: a) dare alloggio in appositi locali aziendali; b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti; c) organizzare attivita' didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunita' locali, riferite al mondo rurale; d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonche' da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 30/2003 e' aggiunto il seguente: «2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attivita' didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attivita' possono essere svolte anche al di fuori dell'ambito agrituristico.». 4. Dopo il comma 2 bis dell'art. 2 della l.r. 30/2003 e' aggiunto il seguente: «2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2 e 2 bis.».