Art. 20 
 
              Modifiche all'art. 20 della l.r. 30/2003 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 20 della l.r. 30/2003 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «2.  Nell'esercizio  dell'attivita'  di  ospitalita'  in  spazi
aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi  per  l'attivita'  di
lavanderia devono, comunque, essere  garantiti  nella  misura  minima
indicata dal regolamento di attuazione.».