Art. 20 Modifiche all'art. 20 della l.r. 30/2003 1. Il comma 2 dell'art. 20 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'esercizio dell'attivita' di ospitalita' in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi per l'attivita' di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.».