Art. 21 
 
            Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 21 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 21  (Requisiti  tecnici  edilizi,  igienico-sanitari  e  di
sicurezza per lo svolgimento delle attivita' didattiche, divulgative,
culturali,  sociali,  ricreative,  sportive,  escursionistiche  e  di
ippoturismo). - 1.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  didattiche,
divulgative,    culturali,     sociali,     ricreative,     sportive,
escursionistiche  e  di  ippoturismo  devono  essere   rispettati   i
requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza  previsti
dalle  norme  vigenti,  nonche'  quelli  previsti   nel   regolamento
d'attuazione. 
    2. Per lo svolgimento delle attivita' di  cui  al  presente  art.
devono, comunque,  essere  previsti  servizi  igienici  nella  misura
minima indicata dal regolamento di attuazione. 
    3. Le piscine  delle  aziende  agrituristiche  sono  classificate
private a  uso  collettivo  e  sono  utilizzate  nel  rispetto  della
normativa igienico-sanitaria in materia di  qualita'  delle  acque  e
delle  norme  di  sicurezza,  secondo  quanto  indicato  nella  legge
regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-
sanitari delle piscine ad uso natatorio).».