Art. 21 Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 30/2003 1. L'art. 21 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attivita' didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo). - 1. Nello svolgimento delle attivita' didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonche' quelli previsti nel regolamento d'attuazione. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente art. devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione. 3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualita' delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio).».