Art. 22 
 
            Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 22 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 22 (Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione  di
pasti, alimenti e bevande). - 1. La produzione, la  preparazione,  il
confezionamento e la somministrazione di pasti,  alimenti  e  bevande
sono soggetti  alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
852/2004 del  29  aprile  2004  (Regolamento  del  Parlamento  e  del
Consiglio sull'igiene  degli  alimenti),  al  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa
ai controlli in materia di sicurezza alimentare  e  applicazione  dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonche'  al  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta  regionale  1  agosto
2006, n. 40/R  (Regolamento  di  attuazione  del  regolamento  CE  n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  aprile  2004
sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n.  853/2004
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  29  aprile  2004  che
stabilisce norme specifiche in materia  di  igiene  per  alimenti  di
origine animale). 
    2.  Per  l'applicazione   della   disciplina   sull'autocontrollo
igienico-sanitario  nelle   aziende   agrituristiche   che   svolgono
attivita' di preparazione e di somministrazione, per la  consumazione
sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la  degustazione
e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel  regolamento  di  attuazione
sono indicate procedure semplificate di  autocontrollo  nel  rispetto
del reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti. 
    3. L'attivita'  di  macellazione  per  la  fornitura  diretta  al
consumatore finale  di  piccoli  quantitativi  di  carni  di  animali
macellati  nell'azienda  agricola  in  cui  sono  stati  allevati  e'
consentita,  previa  presentazione  della  DIA  di  cui  al  d.p.g.r.
40/R/2006 e nel rispetto delle norme  contenute  nel  regolamento  di
attuazione, in particolare attinenti a: 
      a) specie e quantita' di animali che possono essere macellati; 
      b) caratteristiche dei locali di macellazione; 
      c)  attivita'  di  preparazione,  somministrazione  e   consumo
diretto nel luogo di produzione; 
      d) attivita' di preparazione e somministrazione di preparati  a
base di carne prodotta in azienda. 
    4. Nel caso di  somministrazione  di  pasti,  il  regolamento  di
attuazione definisce i limiti in base ai quali per l'idoneita'  della
cucina e'  sufficiente  il  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalle
vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi  e  di  igiene  per  i
locali di abitazione. Sono fatte salve le  disposizioni  relative  al
d.lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai
controlli in materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore). 
    5. Il regolamento di attuazione definisce i  limiti  in  base  ai
quali la cucina di cui  al  comma  4  puo'  essere  utilizzata  dagli
ospiti, fermo restando la disponibilita' di uno  spazio  adeguato  da
destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.».