Art. 23 Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 30/2003 1. L'art. 23 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Vigilanza e controllo). - 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e' esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4. 2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale. 4. Le province effettuano esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalita' dell'attivita' agricola in rapporto alle attivita' agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'art. 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonche' sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo e' effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio provinciale. L'esito dei controlli e' comunicato ai comuni. 5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunita' montane), nonche' con le Aziende unita' sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attivita' di controllo devono comunque essere tra loro coordinate. 6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4. 7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente.».