Art. 23 
 
            Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 23 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  23  (Vigilanza   e   controllo).   -   1.   La   vigilanza
sull'osservanza della presente legge e' esercitata dai comuni,  salvo
quanto previsto al comma 4. 
    2. Per l'accertamento e la contestazione  delle  infrazioni  alla
presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n.  81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 
    3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un  controllo
a campione su almeno il 10 per cento  delle  strutture  presenti  nel
territorio comunale. 
    4.  Le  province  effettuano  esclusivamente  le  verifiche   sul
rispetto del requisito della principalita' dell'attivita' agricola in
rapporto  alle   attivita'   agrituristiche   indicate   nel   titolo
abilitativo,   sulla   classificazione,   sui    prezzi    e    sulle
caratteristiche delle strutture, sulla natura  dei  prodotti  di  cui
all'art. 15  nel  caso  di  somministrazione  di  pasti,  alimenti  e
bevande, nonche' sul rispetto delle norme  relative  all'abbattimento
delle barriere architettoniche. Tale controllo e'  effettuato  su  un
numero di strutture non inferiore al 10  per  cento  delle  strutture
presenti  sul  territorio  provinciale.  L'esito  dei  controlli   e'
comunicato ai comuni. 
    5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma  3  i  comuni
possono stipulare convenzioni con le province o con gli enti  di  cui
alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle  Comunita'
montane), nonche' con le Aziende  unita'  sanitarie  locali  (USL)  o
svolgerli in  forma  associata.  Le  attivita'  di  controllo  devono
comunque essere tra loro coordinate. 
    6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida  per  lo
svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4. 
    7. I comuni trasmettono alla Regione,  entro  il  31  gennaio  di
ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'  di  controllo  svolta
nell'anno precedente.».