Art. 24 
 
            Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 24 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 24 (Sanzioni amministrative). - 1. L'imprenditore  agricolo
che esercita, anche in forma occasionale, le attivita' agrituristiche
senza il  titolo  abilitativo  di  cui  all'art.  8  e'  soggetto  al
pagamento di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500,00  a
3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza  dispone  la  chiusura
dell'esercizio   aperto   senza   titolo   abilitativo.   L'attivita'
agrituristica   non   puo'   essere   intrapresa    dall'imprenditore
responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi
successivi all'emissione dell'ordinanza. 
    2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico
e i termini attributivi derivati senza avere il  titolo  abilitativo,
in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo,  e'  soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00  a
10.000,00 euro nonche' all'obbligo di pubblicare a proprie spese,  su
un quotidiano a diffusione locale e nazionale,  la  notizia  di  aver
utilizzato una denominazione senza averne titolo. 
    3. Chiunque utilizza denominazioni  consistenti  in  modifiche  o
alterazioni dei termini  agriturismo  o  agrituristico  e  i  termini
attributivi derivati senza averne titolo e  chiunque,  nell'esercizio
dell'attivita' e nei  rapporti  con  i  terzi,  induca  in  errore  i
potenziali utenti tramite informazioni  ingannevoli  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  2.000,00  a
10.000,00 euro nonche' all'obbligo di pubblicare a proprie spese,  su
un quotidiano a diffusione locale e nazionale,  la  notizia  di  aver
utilizzato una denominazione senza averne titolo. 
    4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e  sono
esclusi dalle attivita' promozionali  finanziate  o  cofinanziate  da
soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno. 
    5. L'imprenditore agricolo titolare di  attivita'  agrituristiche
e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  250,00  a
1.500,00 euro nei seguenti casi: 
      a) mancato rispetto dei limiti e delle modalita'  indicate  nel
titolo abilitativo; 
      b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo; 
      c) mancata segnalazione dei locali ove  si  svolgono  attivita'
diverse da quelle agrituristiche e/o agricole; 
      d) violazione degli obblighi di cui alla presente  legge  o  al
regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati. 
    6. L'imprenditore agricolo titolare di  attivita'  agrituristiche
e' soggetto alla sanzione pecuniaria da  100,00  a  500,00  euro  nei
seguenti casi: 
      a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati; 
      b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 10; 
      c) la comunicazione dei  prezzi  di  cui  all'art.  10  risulti
incompleta o priva di indicazioni relative  a  caratteristiche  della
struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni; 
      d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia  compilata  in  modo
non corretto o incompleto, oppure non  sia  esposta,  oppure  sia  in
contrasto con quanto comunicato alla provincia. 
    6-bis   L'imprenditore    agricolo    titolare    di    attivita'
agrituristiche e' soggetto  alla  sanzione  pecuniaria  da  200,00  a
1.000,00 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto
stabilito dalla presente legge e dal  regolamento  di  attuazione  in
merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande. 
    7. Le sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  art.  sono
raddoppiate, qualora il soggetto  nei  cinque  anni  successivi  alla
commissione di una delle violazioni di cui al presente art.,  per  la
quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta
un'altra della stessa indole. 
    8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  5  sono  applicate  dal
comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le
sanzioni di cui al  comma  6  sono  applicate  dalla  provincia  e  i
relativi proventi sono da essa direttamente introitati. 
    9. Sono fatte salve le sanzioni previste  dal  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonche', per
quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali  e
regionali vigenti.».