Art. 25 Sostituzione dell'art. 25 della l.r. 30/2003 1. L'art. 25 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attivita' agrituristiche). - 1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettivita' stabiliti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, l'esercizio dell'agriturismo e' sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni. 2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall'art. 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'esercizio per un periodo da uno a trenta giorni. 3. Qualora venga meno uno o piu' dei requisiti oggettivi in base ai quali e' stato avviato l'esercizio dell'agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi piu' gravi il comune sospende fino a tale termine l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell'attivita'. 4. L'esercizio della attivita' agrituristica puo' essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attivita' agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all'art. 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80. 5. E' altresi' disposta la cessazione dell'attivita' di agriturismo nei seguenti casi: a) qualora venga meno uno o piu' dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attivita' agrituristica; b) qualora l'interessato abbia sospeso l'attivita' senza darne comunicazione al comune. 6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382). 7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla provincia o gli enti di cui alla l.r. 37/2008 per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.».