Art. 25 
 
            Sostituzione dell'art. 25 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 25 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 25 (Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attivita'
agrituristiche). - 1. Qualora sia accertata la violazione dei  limiti
di recettivita'  stabiliti,  oltre  all'applicazione  della  sanzione
pecuniaria, l'esercizio dell'agriturismo e' sospeso con provvedimento
del comune per un periodo da uno a trenta giorni. 
    2. In  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  come  indicato
dall'art.  24,  comma  7,   oltre   al   raddoppio   della   sanzione
amministrativa, si  applica  la  sospensione  dell'esercizio  per  un
periodo da uno a trenta giorni. 
    3. Qualora venga meno uno o piu' dei requisiti oggettivi in  base
ai quali e' stato avviato  l'esercizio  dell'agriturismo,  il  comune
fissa un termine,  non  superiore  a  sei  mesi,  entro  il  quale  i
requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi  piu'  gravi
il comune sospende fino a tale termine l'esercizio  dell'agriturismo.
Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il  termine,
il comune dispone la cessazione dell'attivita'. 
    4. L'esercizio della attivita' agrituristica puo' essere  sospeso
con  provvedimento  del  comune  qualora  le  aziende  che   svolgono
attivita' agrituristica non si sono adeguate entro i termini  di  cui
all'art. 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre  2009,  n.
80. 
    5.  E'  altresi'  disposta  la   cessazione   dell'attivita'   di
agriturismo nei seguenti casi: 
      a) qualora venga meno  uno  o  piu'  dei  requisiti  soggettivi
previsti dalla legge per l'esercizio dell'attivita' agrituristica; 
      b) qualora l'interessato abbia sospeso l'attivita' senza  darne
comunicazione al comune. 
    6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati
al Prefetto per gli effetti di cui all'art.  19,  commi  4  e  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22  luglio  1975,
n. 382). 
    7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati
alla provincia o gli enti di cui alla l.r.  37/2008  per  l'eventuale
revoca  delle  provvidenze  concesse  ed  il  recupero  delle   somme
erogate.».