Art. 28 Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 30/2003 1. L'art. 28 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Archivio regionale delle aziende agrituristiche). - 1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalita' telematiche previste dalla l.r. 40/2009, i dati relativi alle DIA ricevute. 2. L'archivio regionale delle aziende agrituristiche e' tenuto secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica. 3. L'accesso ai dati presenti nell'archivio e' garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.».