Art. 28 
 
            Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 28 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 28 (Archivio regionale delle aziende agrituristiche). -  1.
Ai fini  dell'aggiornamento  dell'archivio  regionale  delle  aziende
agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta  regionale,  con  le
modalita' telematiche previste dalla l.r. 40/2009,  i  dati  relativi
alle DIA ricevute. 
    2. L'archivio regionale delle aziende  agrituristiche  e'  tenuto
secondo le modalita'  stabilite  dalla  Giunta  regionale  e  i  dati
presenti possono formare oggetto  di  comunicazione  e  diffusione  a
soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica. 
    3. L'accesso ai  dati  presenti  nell'archivio  e'  garantito  ai
soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.».