Art. 29 
 
              Modifiche all'art. 30 della l.r. 30/2003 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 30/2003 le parole «di  ogni
anno» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni biennio». 
    2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della l.r. 30/2003 le
parole «revoche dell'autorizzazione» sono sostituite dalla  seguente:
«cessazioni». 
    3. Alla lettera d) del  comma  1  dell'art.  30  dopo  le  parole
«aggiornato alle» sono aggiunte le seguenti:  «attivita'  iniziate  o
modificate».