Art. 29 Modifiche all'art. 30 della l.r. 30/2003 1. Al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 30/2003 le parole «di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni biennio». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della l.r. 30/2003 le parole «revoche dell'autorizzazione» sono sostituite dalla seguente: «cessazioni». 3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 30 dopo le parole «aggiornato alle» sono aggiunte le seguenti: «attivita' iniziate o modificate».