Art. 3 Modifiche all'art. 3 della l.r. 30/2003 1. La rubrica dell'art. 3 della l.r. 30/2003 e' sostituita dalla seguente: «Denominazione delle attivita' agrituristiche e commistione con le altre attivita'». 2. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 30/2003 dopo la parola «agrituristico» sono aggiunte le seguenti: «e i termini attributivi derivati». 3. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 30/2003 le parole: «L'azienda agricola autorizzata ai sensi dell'art. 8 a svolgere attivita' agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti: «L'azienda agricola che esercita attivita' agrituristiche». 4. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 30/2003 e' aggiunto il seguente: «2 bis. All'interno dell'azienda agricola che esercita attivita' agrituristiche, i locali ove si svolgono attivita' diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall'art. 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica.».