Art. 3 
 
               Modifiche all'art. 3 della l.r. 30/2003 
 
    1. La rubrica dell'art. 3 della l.r. 30/2003 e' sostituita  dalla
seguente: «Denominazione delle attivita' agrituristiche e commistione
con le altre attivita'». 
    2. Al comma 1 dell'art. 3  della  l.r.  30/2003  dopo  la  parola
«agrituristico» sono aggiunte le seguenti: «e i  termini  attributivi
derivati». 
    3.  Al  comma  2  dell'art.  3  della  l.r.  30/2003  le  parole:
«L'azienda agricola autorizzata  ai  sensi  dell'art.  8  a  svolgere
attivita' agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti:  «L'azienda
agricola che esercita attivita' agrituristiche». 
    4. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 30/2003 e' aggiunto  il
seguente: 
      «2  bis.  All'interno  dell'azienda   agricola   che   esercita
attivita' agrituristiche, i locali ove si svolgono attivita'  diverse
da quelle agrituristiche e/o agricole come  definite  dall'art.  2135
del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica.».