Art. 30 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 3 agosto 2003, n. 46/R  (Regolamento  di  attuazione  della
legge regionale 23 giugno 2003, n.  30  «Disciplina  delle  attivita'
agrituristiche in Toscana»), e' modificato entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
    2. Le disposizioni della presente legge si applicano  dalla  data
di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1. 
    3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di  cui  al
comma 1, i quali si concludono a norma della  disciplina  previgente,
salvo   espresso   ritiro   dell'istanza    presentata    da    parte
dell'imprenditore. 
    4. Sono fatti salvi i titoli  abilitativi  gia'  conseguiti  alla
data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma
1, fino a un  massimo  di  tre  anni  successivi  alla  presentazione
dell'ultima variazione  o  conferma  della  relazione  agrituristica.
Entro tale data gli imprenditori si adeguano ai sensi degli  articoli
7 e 8 della l.r. 30/2003, come sostituiti dalla presente legge. 
    5. Le strutture gia' in esercizio alla data di entrata in  vigore
dell'art. 3, comma 2 bis e dell'art. 18,  comma  7,  come  modificati
dalla presente legge, provvedono ad adeguarsi alle nuove disposizioni
entro dodici mesi.