Art. 31 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 28 dicembre 2009 
 
                               MARTINI