Art. 6 
 
             Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 6 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Connessione dell'attivita' agrituristica e principalita'
dell'attivita'  agricola).  -  1.   La   connessione   dell'attivita'
agrituristica si realizza allorche' l'azienda agricola  in  relazione
alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali,  alla  natura  e
alle  varieta'  delle  attivita'  agricole  praticate,   agli   spazi
disponibili, agli edifici  in  essa  ricompresi  e  al  numero  degli
addetti,   sia   idonea   anche   allo   svolgimento   dell'attivita'
agrituristica nel rispetto della presente legge. 
    2.  La  connessione  dell'attivita'  agrituristica  si   realizza
congiuntamente alla principalita' dell'attivita' agricola. 
    3. La principalita' dell'attivita' agricola si realizza quando, a
scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: 
      a)  il  tempo  impiegato  per  lo  svolgimento   dell'attivita'
agrituristica nel  corso  dell'anno  solare  e'  inferiore  al  tempo
utilizzato nell'attivita' agricola, di cui all'art. 2135  del  codice
civile, tenuto conto della diversita' delle tipologie di lavorazione; 
      b) il valore della produzione lorda  vendibile  (PLV)  agricola
annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e'
maggiore rispetto alle entrate dell'attivita' agrituristica, al netto
dell'eventuale intermediazione dell'agenzia. 
    4. Il regolamento  di  attuazione  indica,  tenendo  conto  della
localizzazione delle aziende agricole  e  in  particolare  di  quelle
ubicate nei territori montani, tra l'altro: 
      a)  le  ore  lavorative  standard  occorrenti  per  le  singole
attivita' agricole e per le singole attivita' agrituristiche; 
      b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle  regole
di condizionalita' di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio,  del  29  settembre  2003  (Regolamento  del
Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di  sostegno
diretto nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e  istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE)  n.  1453/2001,
(CE) n. 1454/2001, (CE)  n.  1868/94,  (CE)  n.  1251/1999,  (CE)  n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001); 
      c) i valori della PLV convenzionali attribuibili  alle  singole
culture e allevamenti.».