Art. 6 Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 30/2003 1. L'art. 6 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Connessione dell'attivita' agrituristica e principalita' dell'attivita' agricola). - 1. La connessione dell'attivita' agrituristica si realizza allorche' l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varieta' delle attivita' agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto della presente legge. 2. La connessione dell'attivita' agrituristica si realizza congiuntamente alla principalita' dell'attivita' agricola. 3. La principalita' dell'attivita' agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel corso dell'anno solare e' inferiore al tempo utilizzato nell'attivita' agricola, di cui all'art. 2135 del codice civile, tenuto conto della diversita' delle tipologie di lavorazione; b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e' maggiore rispetto alle entrate dell'attivita' agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia. 4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l'altro: a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attivita' agricole e per le singole attivita' agrituristiche; b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalita' di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001); c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.».