Art. 7 Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 30/2003 1. L'art. 7 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Criteri e modalita' per la verifica del rapporto di principalita'). - 1. La principalita' e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attivita' agrituristica tramite apposita relazione sull'attivita' agrituristica in forma di autodichiarazione. 2. La relazione di cui al comma 1 e' presentata dall'imprenditore, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione, nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura). 3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate: a) l'attivita' agrituristica e l'attivita' agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali; b) la scelta della condizione per realizzare la principalita' dell'attivita' agricola, ai sensi dell'art. 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative: 1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica e a quello per l'attivita' agricola; 2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attivita' agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia; c) le strutture edilizie presenti nell'UTE da utilizzare per le attivita' agrituristiche e per l'attivita' agricola. 4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonche' la prevalenza dell'attivita' agricola rispetto all'attivita' agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attivita' agrituristica. 5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalita', lo comunica all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare gia' trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti. 6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' con cui la relazione sull'attivita' agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all'art. 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che cio' comporti ulteriori adempimenti da parte dell'imprenditore.