Art. 7 
 
             Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 7 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7 (Criteri e modalita' per  la  verifica  del  rapporto  di
principalita').  -  1.  La  principalita'  e  la   connessione   sono
dimostrate   dall'imprenditore   agricolo   che   intende    svolgere
l'attivita' agrituristica tramite apposita  relazione  sull'attivita'
agrituristica in forma di autodichiarazione. 
    2.   La   relazione   di   cui   al   comma   1   e'   presentata
dall'imprenditore, secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di
attuazione, nell'ambito della  dichiarazione  unica  aziendale  (DUA)
tramite  il  sistema  informatizzato  dell'anagrafe  regionale  delle
aziende agricole di cui alla legge regionale  8  marzo  2000,  n.  23
(Istituzione dell'anagrafe regionale delle  aziende  agricole,  norme
per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme
in materia di agricoltura). 
    3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate: 
      a)  l'attivita'  agrituristica  e  l'attivita'  agricola  e  la
consistenza della produzione e dei prodotti aziendali; 
      b) la scelta della condizione per realizzare  la  principalita'
dell'attivita' agricola, ai sensi dell'art. 6. A seconda della scelta
effettuata sono indicate le previsioni relative: 
        1)   al   tempo   lavoro   impiegato   per   lo   svolgimento
dell'attivita' agrituristica e a quello per l'attivita' agricola; 
        2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di  integrazione
al reddito, e alle entrate ottenibili  dall'attivita'  agrituristica,
al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia; 
      c) le strutture edilizie presenti nell'UTE da utilizzare per le
attivita' agrituristiche e per l'attivita' agricola. 
    4. I requisiti soggettivi  e  oggettivi,  nonche'  la  prevalenza
dell'attivita' agricola rispetto all'attivita' agrituristica,  devono
essere mantenuti per tutto il  periodo  di  esercizio  dell'attivita'
agrituristica. 
    5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga  necessario  applicare
una condizione diversa da quella scelta  relativamente  al  requisito
della principalita', lo comunica all'Agenzia regionale toscana per le
erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema  informatizzato.
La nuova condizione scelta si  applica  anche  al  periodo  dell'anno
solare gia' trascorso, salvo eventuali procedimenti  di  accertamento
pendenti. 
    6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita'  con  cui
la relazione sull'attivita' agrituristica e le  eventuali  variazioni
sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all'art.
40  della  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.   40   (Legge   di
semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza
che cio' comporti ulteriori adempimenti da parte dell'imprenditore.