Art. 8 
 
             Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 30/2003 
 
    1. L'art. 8 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  8  (Esercizio  dell'attivita'  agrituristica).  -  1.  Non
possono esercitare l'attivita' agrituristica: 
      a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art.
2135 del codice civile; 
      b) coloro che hanno  riportato  nel  triennio  precedente,  con
sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti  previsti
dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice  penale  o
per uno dei delitti in materia di igiene e sanita'  ovvero  di  frode
nella preparazione degli alimenti,  salvo  che  abbiano  ottenuto  la
riabilitazione; 
      c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione  ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  (Misure  di  prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per  la  sicurezza  e  per  la
pubblica  moralita')  oppure  sono   stati   dichiarati   delinquenti
abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
      d) coloro che, ai  sensi  della  legislazione  antimafia,  sono
stati sottoposti a misure di prevenzione salvo che  abbiano  ottenuto
la riabilitazione, o che  hanno  procedimenti  penali  in  corso  per
l'applicazione di tali misure di prevenzione; 
      e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi  di
cui agli articoli 11 e 92 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  di
cui all'art. 5 della legge 9 febbraio  1963,  n.  59  (Norme  per  la
vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti  agricoli  da  parte
degli agricoltori produttori diretti). 
    2. L'esercizio  delle  attivita'  agrituristiche  e'  soggetto  a
dichiarazione di inizio attivita' (DIA) ai sensi dell'art.  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
    3. La DIA e le  variazioni  di  cui  ai  commi  5,  6  e  7  sono
presentate al comune nel cui territorio e' situata l'UTE  in  cui  si
svolge l'attivita' agrituristica, tramite lo  sportello  unico  delle
attivita' produttive (SUAP). L'attivita' puo'  essere  avviata  dalla
data di presentazione della DIA. 
    4. Il regolamento di attuazione  disciplina  il  contenuto  della
DIA, le modalita' di presentazione e la connessione della DIA  con  i
procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel  rispetto  di
quanto previsto al capo III della l.r. 40/2009. 
    5. Qualsiasi variazione intervenuta in  merito  ai  requisiti  in
base ai quali l'attivita' e' stata avviata  e'  comunicata  ad  ARTEA
entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite  l'aggiornamento  del
proprio fascicolo  aziendale,  con  eventuale  successiva  variazione
della DIA. 
    6.  In  caso  di  trasferimento  dell'azienda  agricola,  per  la
prosecuzione dell'attivita' agrituristica il nuovo titolare  aggiorna
il proprio fascicolo  aziendale  presso  l'anagrafe  regionale  delle
aziende agricole redigendo la relazione sull'attivita'  agrituristica
e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento,  una  DIA
in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e  il  fatto  che
non sono intervenute variazioni dei  requisiti  oggettivi  che  hanno
originato l'inizio dell'attivita' agrituristica precedente. 
    7.  In  caso  di  variazione   delle   attivita'   agrituristiche
l'imprenditore   deve   aggiornare   la   relazione    sull'attivita'
agrituristica e presentare una variazione della DIA.».