Art. 9 Modifiche all'art. 9 della l.r. 30/2003 1.Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Nella DIA l'imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione.» 2. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «2. La classificazione e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per l'avvio delle attivita' agrituristiche.». 3. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 30/2003 le parole: «della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla provincia.» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione di variazione di cui all'art. 10.»