Art. 9 
 
               Modifiche all'art. 9 della l.r. 30/2003 
 
    1.Il comma 1 dell'art. 9 della l.r.  30/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «1.   Nella   DIA   l'imprenditore   indica   il   livello   di
classificazione della struttura individuato sulla  base  dei  criteri
stabiliti nel regolamento di attuazione.» 
    2. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 30/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «2.  La  classificazione  e'  obbligatoria  ed  e'   condizione
indispensabile per l'avvio delle attivita' agrituristiche.». 
    3. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 30/2003  le  parole:  «della
comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla  provincia.»  sono
sostituite dalle seguenti: «della comunicazione di variazione di  cui
all'art. 10.»