Art. 3 
 
         Rete degli sportelli per la prevenzione dell'usura 
 
    1. Per favorire attivita' di assistenza e sostegno ai soggetti  a
rischio di usura, la Regione promuove una rete integrata di sportelli
diffusi sul territorio regionale. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione provvede mediante: 
      a) il sostegno, mediante appositi  contributi,  agli  sportelli
delle associazioni e delle fondazioni di cui all'art.  15,  comma  4,
della legge n. 108/1996,  iscritte  nell'apposito  elenco  presso  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura, aventi sede in Toscana e operanti sul territorio
regionale; 
      b) le attivita' di raccordo con gli sportelli dei  Confidi,  di
cui all'art. 15  della  legge  n.  108/1996,  attivi  sul  territorio
regionale; 
      c) la  creazione  di  un  sistema  di  pronto  ascolto  diffuso
omogeneamente   sul   territorio   regionale,   integrando,   tramite
convenzione operativa: 
        1) gli sportelli dei soggetti di cui alle lettere a) e b); 
        2) tutti gli  sportelli  degli  enti  locali  e  delle  altre
amministrazioni pubbliche rivolti ai cittadini e alle imprese; 
        3) i punti di accesso assistito di cui alla  legge  regionale
26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica  e
della societa'  dell'informazione  e  della  conoscenza  nel  sistema
regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana); 
        4) le associazioni di volontariato e altre  associazioni  non
lucrative,  le  associazioni   di   categoria   e   le   associazioni
rappresentative dei lavoratori, individuate con  deliberazione  della
Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al comma 4; 
        5) le attivita' della Croce rossa italiana. 
      d) la realizzazione di un  sistema  informativo,  in  grado  di
integrare e mettere in rete le strutture e i  soggetti  di  cui  alla
lettera c) presenti sul territorio regionale, nel rispetto della 1.r.
1/2004 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali). 
    3. La Regione altresi': 
      a) promuove attivita' formative per gli operatori attivi  nelle
strutture di cui al comma 2, lettera c); 
      b) predispone e mantiene l'infrastruttura di rete necessaria al
sistema informativo di cui al comma 2, lettera d),  anche  attraverso
la rete telematica regionale toscana; 
      c) monitora le attivita' rilevanti il sistema della rete  degli
sportelli. 
    4. I criteri richiesti per i soggetti di cui al comma 2,  lettera
c), numero 4), sono individuati, anche in modo alternativo, in: 
      a) omogenea finalita' degli  statuti  con  le  finalita'  della
presente legge; 
      b) presenza di adeguato organico e strutture tecnologiche; 
      c) disponibilita' di ampie fasce di orario dedicato; 
      d) presenza sul territorio regionale.