Art. 3 Rete degli sportelli per la prevenzione dell'usura 1. Per favorire attivita' di assistenza e sostegno ai soggetti a rischio di usura, la Regione promuove una rete integrata di sportelli diffusi sul territorio regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione provvede mediante: a) il sostegno, mediante appositi contributi, agli sportelli delle associazioni e delle fondazioni di cui all'art. 15, comma 4, della legge n. 108/1996, iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura, aventi sede in Toscana e operanti sul territorio regionale; b) le attivita' di raccordo con gli sportelli dei Confidi, di cui all'art. 15 della legge n. 108/1996, attivi sul territorio regionale; c) la creazione di un sistema di pronto ascolto diffuso omogeneamente sul territorio regionale, integrando, tramite convenzione operativa: 1) gli sportelli dei soggetti di cui alle lettere a) e b); 2) tutti gli sportelli degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche rivolti ai cittadini e alle imprese; 3) i punti di accesso assistito di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana); 4) le associazioni di volontariato e altre associazioni non lucrative, le associazioni di categoria e le associazioni rappresentative dei lavoratori, individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al comma 4; 5) le attivita' della Croce rossa italiana. d) la realizzazione di un sistema informativo, in grado di integrare e mettere in rete le strutture e i soggetti di cui alla lettera c) presenti sul territorio regionale, nel rispetto della 1.r. 1/2004 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 3. La Regione altresi': a) promuove attivita' formative per gli operatori attivi nelle strutture di cui al comma 2, lettera c); b) predispone e mantiene l'infrastruttura di rete necessaria al sistema informativo di cui al comma 2, lettera d), anche attraverso la rete telematica regionale toscana; c) monitora le attivita' rilevanti il sistema della rete degli sportelli. 4. I criteri richiesti per i soggetti di cui al comma 2, lettera c), numero 4), sono individuati, anche in modo alternativo, in: a) omogenea finalita' degli statuti con le finalita' della presente legge; b) presenza di adeguato organico e strutture tecnologiche; c) disponibilita' di ampie fasce di orario dedicato; d) presenza sul territorio regionale.