Art. 5 
 
                   Interventi da parte dei comuni 
 
    1.  La  Regione  sostiene,   mediante   specifici   trasferimenti
finanziari, i comuni, singoli o associati che promuovono  ed  attuano
interventi di assistenza e di aiuto alle vittime  dell'usura  e  alle
loro famiglie, anche nel caso in cui questi soggetti  non  esercitino
un'attivita' imprenditoriale o libero-professionale. 
    2. Per le finalita' di cui alla  presente  legge,  i  comuni,  in
forma singola o associata, possono presentare, sulla base  dei  bandi
annuali regionali, progetti aventi almeno uno dei seguenti contenuti: 
      a) comunicazione  e  informazione  sugli  strumenti  di  tutela
predisposti dall'ordinamento; 
      b) assistenza psicologica, cura e aiuto  alle  vittime  e  alle
loro famiglie; 
      c) assistenza legale e amministrativa  all'accesso  ai  servizi
socio-sanitari necessari a ridurre il danno subito  e  collaborazione
professionale nelle attivita' amministrative connesse; 
      d)  garanzia  rispetto  alle  forniture  dei  servizi  pubblici
essenziali, quali luce, acqua e gas, anche attraverso  la  promozione
di specifici protocolli di  intesa  con  le  aziende  erogatrici  dei
servizi.