Art. 5 Interventi da parte dei comuni 1. La Regione sostiene, mediante specifici trasferimenti finanziari, i comuni, singoli o associati che promuovono ed attuano interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dell'usura e alle loro famiglie, anche nel caso in cui questi soggetti non esercitino un'attivita' imprenditoriale o libero-professionale. 2. Per le finalita' di cui alla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono presentare, sulla base dei bandi annuali regionali, progetti aventi almeno uno dei seguenti contenuti: a) comunicazione e informazione sugli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento; b) assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime e alle loro famiglie; c) assistenza legale e amministrativa all'accesso ai servizi socio-sanitari necessari a ridurre il danno subito e collaborazione professionale nelle attivita' amministrative connesse; d) garanzia rispetto alle forniture dei servizi pubblici essenziali, quali luce, acqua e gas, anche attraverso la promozione di specifici protocolli di intesa con le aziende erogatrici dei servizi.