Art. 9 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati annualmente in € 551.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunita' toscana - spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2010-2012. 2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2010 e pluriennale a legislazione vigente 2010-2012 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza: anno 2010: in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per € 551.000,00; in aumento: UPT n. 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunita' toscana - spese correnti», per € 551.000,00; anno 2011: in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi spese correnti», per € 551.000,00; in aumento: UPB n. 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunita' toscana - spese correnti», per € 551.000,00; anno 2012: in diminuzione: UPT741 «Fondi - spese correnti», per € 551.000,00; in aumento: UPT n. 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunita' toscana - spese correnti», per € 551.000,00. 3. Le misure di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d), e 4, commi 2, 3, e 4, di competenza regionale sono finanziate, per l'anno 2010, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010). 4. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.