Art. 10 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio  2010-2011,
allo stanziamento annuo di 50.000,00 euro, in termini di  competenza,
iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base  (UPB)  DB20021
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte  con  le
risorse  finanziarie  individuate  secondo  le   modalita'   previste
dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n.  7  (Ordinamento
contabile  della  Regione  Piemonte)  e  dall'art.  30  della   legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
      Torino, 18 febbraio 2010 
 
                               BRESSO