Art. 15 Segnaletica 1. Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, e' fatto obbligo di apporre apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'art. 18, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 2. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 e' di competenza dei comuni, che possono delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale. 3. I comuni nei cui territori e' presente una via ferrata o un sito di arrampicata provvedono all'installazione ed all'adeguamento della segnaletica, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla giunta regionale e provvedono alla costante verifica circa il mantenimento in loco della segnaletica stessa.