Art. 15 
 
                             Segnaletica 
 
    1.  Per  la  progressione   in   sicurezza   lungo   i   percorsi
escursionistici inclusi nella rete regionale,  e'  fatto  obbligo  di
apporre  apposita   segnaletica   direzionale   unificata   di   tipo
orizzontale e verticale,  secondo  le  specifiche  tecniche  definite
dalla giunta regionale con il regolamento attuativo di  cui  all'art.
18, nel rispetto del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada). 
    2. La progettazione, la posa e la manutenzione della  segnaletica
di cui al comma 1 e' di competenza dei comuni, che possono  delegarne
la  realizzazione  alla  forma  associativa  a  cui  appartengono   o
stipulare convenzioni  per  la  realizzazione  degli  interventi  con
associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale. 
    3. I comuni nei cui territori e' presente una via  ferrata  o  un
sito di arrampicata provvedono all'installazione  ed  all'adeguamento
della  segnaletica,  nel  rispetto   delle   indicazioni   specifiche
stabilite dalla giunta regionale e provvedono alla costante  verifica
circa il mantenimento in loco della segnaletica stessa.